di Antonino Marino
Le notifiche di atti tributari in genere, avvisi d'accertamento, cartelle di pagamento, ecc., effettuate tramite deposito
presso la Casa comunale, sono nulle se non risulta formalmente tentata la consegna anche presso il luogo di
lavoro del destinatario dell'atto.
La problematica prospettata riguarda in particolare la procedura che -sovente- viene utilizzata da parte degli addetti alla
consegna/notifica degli atti (quali ad esempio: il postino, il messo, l'ufficiale giudiziario, ecc.), qualora non riescano a
reperire con speditezza il destinatario degli stessi.
Ed invero, il codice di procedura civile, in caso di mancata attuazione della notifica per irreperibilità "non momentanea"
del destinatario, o nel caso in cui in sua assenza i familiari conviventi presenti, non siano disposti a prendere in
consegna la documentazione costituente oggetto di notificazione, consente al postino o al messo notificatore, di
procedere con una peculiare procedura consistente:
- nel deposito di una copia dell'atto presso il Comune di residenza del destinatario dell'atto, presso cui
l'interessato/consegnatario potrà recarsi per ritirare successivamente l'atto stesso;
- nell'affiggere un apposito "avviso di deposito per notificazione" presso la porta dell'abitazione del soggetto
destinatario.
Ebbene, al verificarsi di una situazione di momentanea irreperibilità di un contribuente ed al conseguente avvio della
procedura di notificazione testé descritta, la Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 12005 del 10.06.2015), ha stabilito
che se il notificatore non tenta altresì la consegna presso il luogo di lavoro del contribuente (destinatario dell'atto)
a prescindere che trattasi di lavoratore autonomo o lavoratore dipendente, la procedura di notificazione risulta
irrimediabilmente illegittima e la validità dell'atto oggetto di consegna risulta conseguentemente inficiata.
Con ciò viene inoltre posto in evidenza che per "ufficio" o "luogo di lavoro" non va considerato esclusivamente il sito in
cui eventualmente il contribuente svolge la propria attività (come ad esempio avviene nel caso del
professionista/lavoratore autonomo) ma anche con riferimento al luogo (uffici, stabilimento, officina ...et similia...) presso
cui il destinatario dell'eventuale cartella esattoriale svolga la propria attività di lavoro subordinato, alle dipendenze di terzi
soggetti.
Quello offerto dalla Cassazione con la pronuncia citata risulta essere un'interpretazione dai significativi risvolti pratici,
fungendo anche come una sorta di denuncia in ordine all'uso invalso e non corretto delle procedure di notificazione che
per prassi o per frettolosità non trattano in maniera adeguata la consegna di atti di grande rilievo ed importanza per i
rispettivi destinatari, ai quali in tali circostanze non rimane che sfruttare a loro vantaggio le irregolarità della notificazione
medesima e di conseguenza la mancanza "derivata" di validità dell'atto di esazione loro destinato.
FONTE: SISTEMA RATIO CENTRO STUDI CASTELLI