di Paolo Meneghetti, Vittoria Meneghetti
Trascorsi i primi tempi di introduzione delle nuove tipologie di Srl, ad oggi lo scenario sembra stabile, prevedendo 2
sottotipologie: Srl (tradizionale, a capitale ridotto, a contenuto innovativo – Isrl) e Srls.
La tradizionale società a responsabilità limitata dal 2012 è stata affiancata da nuove sottotipologie introdotte dal Decreto
Liberalizzazioni (D.L. 1/2012) e dal Decreto Lavoro (D.L. 76/2013).
Ad oggi il panorama delle Srl è il seguente:
• Srl "ordinaria", unipersonale e non con sottocategoria di Srl ordinaria, ma a capitale ridotto;
• Srls: Società a responsabilità limitata semplificata;
• Isrl: Srl innovative - start up innovative nella forma della Srl.
La Srl ordinaria, art. 2463 cc, prevede la possibilità di costituzione attraverso contratto o atto unilaterale (Srl
unipersonale) redatto in forma pubblica da uno o più soci senza limiti di età. È possibile conferire tutti gli elementi
dell'attivo suscettibili di valutazione economica, a differenza delle Spa ove è possibile conferire solo denaro, beni in
natura e crediti ma non prestazioni d'opera o servizi, tuttavia nel silenzio dell'atto costitutivo i conferimenti si intendono
fatti in denaro. Il capitale sociale della Srl ordinaria deve essere non inferiore a 10.000 euro sottoscritti e dei quali il 25%
almeno (dei versamenti in denaro) + l'intero sovrapprezzo, devono essere versati agli amministratori (e non più alla
banca, come previsto prima della modifica introdotta dal D.L. 76/2013). Tuttavia, vengono aggiunti 2 ulteriori commi
all'art. 2463, che prevedono la possibilità di costituire una Srl a capitale ridotto, ossia pari almeno ad 1 euro e al
massimo 9.999,00 euro. A differenza dei primi periodi di introduzione di questa novità, ove era prevista una vera e
propria forma di Srl: la Srlcr, così come la Srls, ad oggi non si esplica in una diversa fattispecie, ma se caso in una
sottocategoria della Srl ordinaria che, quindi, segue la disciplina ordinaria ma i cui conferimenti devono essere fatti
obbligatoriamente in denaro e con la previsione che il capitale sociale deve essere sottoscritto e interamente versato
agli amministratori e che dagli utili netti annui si debba dedurre una somma almeno pari a 1/5 degli stessi fino a che
riserva + capitale non raggiungano i 10.000 euro. Quindi è possibile iniziare con un capitale sociale esiguo ma negli anni
occorre incrementare una riserva che assieme al capitale sociale raggiunga la somma minima di una Slr, ossia 10.000
euro.
Di altra natura invece è la Srls, che pur essendo una società a responsabilità limitata è una diversa sottotipologia
rispetto all'ordinaria, essendo tra l'altro disciplinata in un articolo a se, ossia l'art.2463-bis.
Questa Srl non prevede più limiti di età, come previsto in passato, e può essere sia unipersonale che pluripersonale.
Tuttavia, il contratto o atto unilaterale deve seguire il modello standard tipizzato, non potendo derogare dalle clausole
previste. Il motivo è da annoverarsi nei bassissimi costi notarili tipici di tale fattispecie che quindi impongono una forma
standard. Occorre poi indicare nella denominazione sociale che trattasi di società a responsabilità limitata semplificata, i
conferimenti possono essere fatti soltanto in denaro e il capitale sociale minimo pari a 1 euro (massimo pari a 9.999)
deve essere sottoscritto e interamente versato. Non occorre accantonare una riserva per raggiungere la soglia dei
10.000.
Infine la Isrl, sempre una sottocategoria di Srl tradizionale, introdotta con l'art. 9 c.16 del D.L. 76/2013 annovera come
differenza rispetto alla Srl ordinaria l'oggetto sociale, che deve essere lo sviluppo, commercializzazione di prodotti/servizi
tecnologici innovativi.
FONTE: SISTEMA RATIO CENTRO STUDI CASTELLI