di Alberto Di Vita
Con la legge di Stabilità, il legislatore è intervenuto anche sull'istituto del ravvedimento operoso con l'ambizioso
obiettivo di incentivare "il massimo adempimento spontaneo da parte dei contribuenti".
La recente circolare n. 23, del 9.06.2015, ci presenta l'interpretazione dell'Agenzia sul tema del ravvedimento operoso. L'intervento, che ha modificato l'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, intende rimuovere i principali limiti del ravvedimento. Ricordiamo che, nella previgente disciplina, non era possibile effettuare il ravvedimento, per il decorso di un anno dall'errore o – se prevista – dalla scadenza della dichiarazione relativa al periodo nel quale era stato commesso l'errore. Ancora, la correzione non era possibile qualora fosse iniziato un controllo da parte dell'Amministrazione Fiscale. Il nuovo regime distingue tra tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e tributi amministrati da altri Enti. Per quanto riguarda i primi, il legislatore permette adesso di ravvedersi in tempi più lunghi, coincidenti con quelli di decadenza dell'accertamento ed a prescindere dall'inizio di un'attività di verifica. L'unico limite è ora rappresentato dalla notifica di un avviso di accertamento o di una cartella di pagamento o una comunicazione di irregolarità. Ulteriore vantaggio per il contribuente è la possibilità di ravvedersi su una parte degli elementi di contestazione emergenti da un PVC o da un invito al contradditorio. Il nuovo provvedimento si accompagna ad una diversa segmentazione delle sanzioni in relazione alla tempestività della correzione. Dopo le modifiche apportate al decreto 472 le sanzioni possono essere ridotte: a) ad 1/10 nel caso di ritardo in un pagamento inferiore a 30 giorni; a-bis) 1/9 se la correzione ad una dichiarazione, anche se incidente sulla determinazione del tributo, interviene entro 90 giorni; b) 1/8 per correzioni entro il termine per la dichiarazione o entro un anno dall'errore; b-bis) 1/7 per correzioni entro un anno dalla dichiarazione successiva o due anni dal fatto; b-ter) 1/6 per correzioni dopo i precedenti termini; b-quater) 1/5 se la correzione interviene dopo la constatazione; c) 1/10 per la presentazione della dichiarazione con un ritardo contenuto in 90 giorni. Le riduzioni di cui alle lettere a-bis, b-bis, b-ter, e b-quater sono dovute al nuovo provvedimento. Il provvedimento esclude l'applicazione delle riduzioni ad 1/7 ed 1/6 per i tributi diversi da quelli amministrati dall'Agenzia delle Entrate. Secondo l'Agenzia, anche la riduzione ad 1/5 non spetta per i tributi diversi da quelli che essa non amministra. La riduzione ad 1/10 spetterebbe, invece, per tutti i tributi. L'Agenzia precisa che i termini per applicare la nuova riduzione ad 1/9, in caso di omissione dei versamenti derivanti dalla dichiarazione, decorrono dal momento della scadenza del termine per il versamento e non dal momento di scadenza della dichiarazione. Il provvedimento avvicina maggiormente Fisco e contribuenti; tuttavia, un freno importante al ravvedimento non è stato affrontato dal provvedimento. Ci riferiamo alle sanzioni penali che non sono eliminabili neanche con il ravvedimento. Anzi, è proprio il ravvedimento a portare in evidenza la violazione. E' auspicabile che la materia trovi presto sistemazione perché è facile pensare che, soprattutto per i contribuenti più grandi, il rischio del penale possa frenare l'adempimento spontaneo. Infine, anche dopo il provvedimento, rimane preclusa la possibilità di applicare congiuntamente ravvedimento e cumulo giuridico delle sanzioni, con il risultato che in particolari ipotesi potrà risultare più conveniente pagare le sanzioni risultanti dall'accertamento.
FONTE: SISTEMA RATIO - CENTRO STUDI CASTELLI
La recente circolare n. 23, del 9.06.2015, ci presenta l'interpretazione dell'Agenzia sul tema del ravvedimento operoso. L'intervento, che ha modificato l'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, intende rimuovere i principali limiti del ravvedimento. Ricordiamo che, nella previgente disciplina, non era possibile effettuare il ravvedimento, per il decorso di un anno dall'errore o – se prevista – dalla scadenza della dichiarazione relativa al periodo nel quale era stato commesso l'errore. Ancora, la correzione non era possibile qualora fosse iniziato un controllo da parte dell'Amministrazione Fiscale. Il nuovo regime distingue tra tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e tributi amministrati da altri Enti. Per quanto riguarda i primi, il legislatore permette adesso di ravvedersi in tempi più lunghi, coincidenti con quelli di decadenza dell'accertamento ed a prescindere dall'inizio di un'attività di verifica. L'unico limite è ora rappresentato dalla notifica di un avviso di accertamento o di una cartella di pagamento o una comunicazione di irregolarità. Ulteriore vantaggio per il contribuente è la possibilità di ravvedersi su una parte degli elementi di contestazione emergenti da un PVC o da un invito al contradditorio. Il nuovo provvedimento si accompagna ad una diversa segmentazione delle sanzioni in relazione alla tempestività della correzione. Dopo le modifiche apportate al decreto 472 le sanzioni possono essere ridotte: a) ad 1/10 nel caso di ritardo in un pagamento inferiore a 30 giorni; a-bis) 1/9 se la correzione ad una dichiarazione, anche se incidente sulla determinazione del tributo, interviene entro 90 giorni; b) 1/8 per correzioni entro il termine per la dichiarazione o entro un anno dall'errore; b-bis) 1/7 per correzioni entro un anno dalla dichiarazione successiva o due anni dal fatto; b-ter) 1/6 per correzioni dopo i precedenti termini; b-quater) 1/5 se la correzione interviene dopo la constatazione; c) 1/10 per la presentazione della dichiarazione con un ritardo contenuto in 90 giorni. Le riduzioni di cui alle lettere a-bis, b-bis, b-ter, e b-quater sono dovute al nuovo provvedimento. Il provvedimento esclude l'applicazione delle riduzioni ad 1/7 ed 1/6 per i tributi diversi da quelli amministrati dall'Agenzia delle Entrate. Secondo l'Agenzia, anche la riduzione ad 1/5 non spetta per i tributi diversi da quelli che essa non amministra. La riduzione ad 1/10 spetterebbe, invece, per tutti i tributi. L'Agenzia precisa che i termini per applicare la nuova riduzione ad 1/9, in caso di omissione dei versamenti derivanti dalla dichiarazione, decorrono dal momento della scadenza del termine per il versamento e non dal momento di scadenza della dichiarazione. Il provvedimento avvicina maggiormente Fisco e contribuenti; tuttavia, un freno importante al ravvedimento non è stato affrontato dal provvedimento. Ci riferiamo alle sanzioni penali che non sono eliminabili neanche con il ravvedimento. Anzi, è proprio il ravvedimento a portare in evidenza la violazione. E' auspicabile che la materia trovi presto sistemazione perché è facile pensare che, soprattutto per i contribuenti più grandi, il rischio del penale possa frenare l'adempimento spontaneo. Infine, anche dopo il provvedimento, rimane preclusa la possibilità di applicare congiuntamente ravvedimento e cumulo giuridico delle sanzioni, con il risultato che in particolari ipotesi potrà risultare più conveniente pagare le sanzioni risultanti dall'accertamento.
FONTE: SISTEMA RATIO - CENTRO STUDI CASTELLI