Nel quadro RR i redditi che concorrono al massimale della Gestione separata INPS

Sabato 13 Giugno 2015

Con la circolare n. 120 l’Istituto ha fornito chiarimenti, sottolineando che tali redditi vanno dettagliati nella sezione II 

 Con la circolare n. 120 pubblicata ieri, l’INPS ha fornito le consuete indicazioni per la compilazione del quadro RR di UNICO 2015 PF, preposto alla determinazione dal saldo 2014 e degli acconti 2015 dei contributi previdenziali dovuti da:
 - artigiani e commercianti iscritti alle rispettive Gestioni previdenziali dell’INPS (per i contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale);
 - professionisti ex art. 53 comma 1 del TUIR iscritti alla Gestione separata INPS di cui all’art. 2 comma 26 della L. 335/95, in quanto privi di una specifica Cassa di previdenza o per i quali non sussista l’obbligo di iscrizione alla Cassa professionale esistente.

 La circolare ricorda che, per artigiani e commercianti, la base imponibile contributiva è costituita dal totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2014, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti, scomputate dal reddito dell’anno. Inoltre, viene ribadito che, per i soci di srl iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della società, corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, oppure alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza. Per la determinazione della base imponibile, occorre, quindi, far riferimento in UNICO PF ai redditi indicati nei quadri RF, RG, RH, LM, mentre, per i soci di srl “non trasparenti”, il riferimento è anche all’importo del rigo RN1 (Reddito) meno l’importo del rigo RN5 (Perdite) del modello UNICO SC, rapportato alla quota di partecipazione del socio (circ. INPS 102/2003, § 2). 
Per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS, la base imponibile è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo professionale dichiarato ai fini IRPEF compreso quello in forma associata e/o quello proveniente – se adottato dal professionista – dal regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile. A tal fine, i quadri di riferimento in UNICO PF sono RE, RH e LM. Analogamente all’anno scorso (si veda “Gestione separata INPS, redditi dettagliati nel quadro RR” del 10 giugno 2014), la sezione II del quadro RR preposta alla determinazione del contributo dovuto alla Gestione separata è strutturata in modo tale da dare evidenza a tutti i redditi assoggettati a contribuzione alla predetta Gestione nell’anno in cui, quindi, hanno concorso al raggiungimento del massimale contributivo (per il 2014 pari a 100.123 euro), oltre il quale nella Gestione separata non è più dovuta la contribuzione previdenziale, siano essi di lavoro autonomo professionale, oppure redditi diversi da quelli di lavoro autonomo (es. co.co.pro). Così facendo, in caso di svolgimento in un anno di diversi rapporti assoggettati al contributo alla Gestione separata INPS, è possibile verificare i redditi che concorrono al massimale annuo per cui sono già stati versati contributi e, conseguentemente, l’eventuale quota di reddito professionale ancora da assoggettare a contribuzione. Si ipotizzi un soggetto che nel 2014 risulta titolare dei seguenti redditi:
- reddito di lavoro autonomo professionale dichiarato nel quadro RE, per 68.000 euro; 
- reddito dichiarato nel quadro RC come collaboratore a progetto e determinato ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c-bis) del TUIR, per 50.000 euro.
 In tal caso, il reddito professionale sarà assoggettato a contribuzione limitatamente alla quota di 50.123 euro in quanto sui 50.000 euro dichiarati nel quadro RC sono già stati versati i contributi dal sostituto previdenziale. In Gazzetta il DPCM di proroga Rispetto ai termini di versamento indicati nella circolare in commento, si ricorda che i contributi a saldo per il 2014 e la prima rata di acconto 2015, i cui termini di versamento scadono ordinariamente martedì prossimo, 16 giugno 2015, possono essere versati entro i più ampi termini stabiliti con il DPCM 9 giugno 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 di ieri, da parte dei soggetti che esercitano attività per cui sono approvati gli studi di settore, secondo quanto già ampiamente esplicato su Eutekne.info (si veda “Ufficiale la proroga dei versamenti di UNICO per gli studi di settore” del 10 giugno 2015). 

Fonte: di Paola RIVETTI - EUTEKNE.INFO - http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_507894.aspx?utm_source=einewsletter&utm_medium=link&utm_content=Art_507894.aspx&utm_campaign=articolo

.