Statuto europeo del contribuente. La definizione dei nuovi rapporti con l’Amministrazione finanziaria

Resta ancora molto da fare per garantire una più incisiva ed effettiva collaborazione tra contribuente e Fisco, nella consapevolezza che l’evoluzione dei mercati e dei rapporti giuridici ad essi collegati porta con sé criticità e nuove sfide che vanno necessariamente affrontati con spirito cooperativo e con misure che prediligono obblighi e diritti reciproci assunti, a livello degli Stati, anche sul piano multilaterale


(cfr. http://piergiorgiovalente.postilla.it/2014/04/27/tax-governance-e-cooperazione-rafforzata-con-il-fisco-recenti-sviluppi-scritto-con-lavv-agostino-nuzzolo/). 
È quanto emerso dalla Tavola rotonda che si è tenuta il 20 maggio 2015, presso l’Università Bocconi, Dipartimento di Studi Giuridici “Angelo Sraffa”, nel corso della quale è stato affrontato il tema del rapporto Fisco-contribuente alla luce del vigente Statuto del Contribuente italiano (art. 2 della L. 27 luglio 2000, n. 212), nonché dei nuovi principi introdotti dal Model Taxpayer Charter del 2014 (cfr. http://www.gebpartners.it/i-convegni/129-lo-statuto-del-contribuente/event_details.html). 
Ai fini di una ri-definizione delle relazioni tra contribuente e Amministrazione finanziaria, assume particolare rilevanza proprio quanto previsto nel Modello di Statuto europeo del contribuente (di seguito “Modello”), predisposto congiuntamente da CFE (Confédération Fiscale Européenne), AOTCA (Asia-Oceania Tax Consultants’ Association) e STEP (Society of Trust and Estate Practitioners) nel febbraio del 2014. 
 Il Modello ha un ambito di applicazione soggettivo molto ampio, in quanto si applica non solo a tutti i contribuenti ed alle Amministrazioni finanziarie, ma anche agli Stati e alle loro articolazioni amministrative che hanno il potere di imporre tributi, nonché ai consulenti fiscali dei contribuenti. L’approccio innovativo proposto dal Modello dovrebbe portare le Amministrazioni finanziarie ad accogliere “un’impostazione basata sul servizio”, a completamento della loro “filosofia basata sul controllo”. 
I Governi nazionali dovrebbero garantire ai contribuenti una legislazione tributaria equa e trasparente, basata sull’attuazione di disposizioni fiscali semplici, chiare e di immediata applicazione. Con riguardo ai contribuenti, il Modello ha il duplice fine di definirne i diritti in relazione ai tributi imposti dallo Stato e di codificarne le responsabilità nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, con la previsione della loro incentivazione “alla trasmissione volontaria di informazioni” ed alla “correzione spontanea degli errori”. 
Il Modello fa propria una serie di principi generali comunemente accettati da gran parte delle legislazioni nazionali e già presenti, peraltro, nello Statuto del Contribuente italiano tra cui: la presunzione dell’“onestà” e della “veridicità” dei comportamenti posti in essere dal contribuente, fino ad evidenza del contrario; il divieto di “abuso del diritto”, inteso come divieto per il contribuente di utilizzo dello Statuto al fine di ostacolare o ritardare l’azione delle Amministrazioni finanziarie nell’esecuzione delle disposizioni fiscali nazionali; la non attitudine della dichiarata ignoranza della norma fiscale a giustificare l’omissione del versamento dell’imposta dovuta o l’esonero dalle sanzioni; la non discriminazione nell’applicazione del tributo; l’esenzione dall’applicazione di interessi e sanzioni (in specifici casi, in particolar modo quando il contribuente dimostri di aver operato in buona fede); l’estensione dei termini per la compilazione delle dichiarazioni fiscali e delle cause di giustificazione derogatorie di tali termini. Un principio di significativa importanza riconosciuto nel Modello è quello dell’irretroattività delle disposizioni tributarie, sempre che l’applicazione retroattiva della norma non sia più favorevole al contribuente. 
Non meno significativi, nell’ottica della definizione di un nuovo rapporto tra Fisco e contribuente appaiono gli obblighi di disclosure che, secondo i più recenti studi OCSE, rappresentano una misura in grado di contrastare il fenomeno dell’erosione della base imponibile mediante il profit shifting (cd. BEPS) (cfr. http://piergiorgiovalente.postilla.it/2015/04/28/erosione-della-base-imponibile-le-raccomandazioni-ocse-per-la-disclosure-degli-schemi-di-pianificazione-fiscale-aggressiva/). 
I regimi che prevedono la disclosure obbligatoria permettono di conseguire i suindicati obiettivi e si presentano, a tal fine, più efficaci rispetto ad altre forme di disclosure. Essi, di norma, contemplano obblighi informativi per contribuenti e loro consulenti/promotori, influenzando, in tal modo, l’approccio di coloro che potrebbero essere indotti ad attuare strategie di pianificazione fiscale aggressiva
(cfr.  http://piergiorgiovalente.postilla.it/2013/11/15/responsabilita-del-consulente-fiscale-anticipazioni-sui-temi-dibattuti-in-occasione-della-vi-conferenza-europea-on-tax-advisers-professional-affairs-22-11-2013/).

Fonte: IL BLOG DI PIERGIOVANNI VALENTE http://piergiorgiovalente.postilla.it/2015/05/28/statuto-europeo-del-contribuente-la-definizione-dei-nuovi-rapporti-con-lamministrazione-finanziaria/ 

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