Le comunicazioni che invitano a controllare il proprio comportamento fiscale ed eventualmente a mettersi in regola arrivano tramite Pec e sono consultabili anche nel Cassetto fiscale
immagine generica di notifica di avviso on line
Fisco e cittadini, un rapporto sempre più orientato alla prevenzione.
Se il contribuente eccepisce l’omessa notifica di una cartella proponendo ricorso solo contro l’agenzia delle Entrate, quest’ultima è tenuta a chiamare in causa l’agente della riscossione affinché produca la documentazione probatoria richiesta.
La non osservanza della regola disciplinata dalla procedura civile non è sanabile dal principio per cui la nullità non può essere pronunciata se l’atto ha raggiunto il suo scopo
Ricorso per cassazione: la notifica|richiede l’ufficiale giudiziario
La pronuncia è viziata se non analizza le incongruenze riscontrate dal Fisco affidandosi, sommariamente, a circostanze che dimostrano comportamenti corretti, ma solo in apparenza
maschere bianche
L’articolo 6 del decreto legge 193 del 22 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2016, prevede la definizione agevolata dei ruoli e detta le regole per estinguere i debiti delle cartelle di pagamento e dei ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015.
L’adempimento è necessario anche per il controllo della tempestività della costituzione in giudizio; l’omissione non è sanabile neppure in caso di costituzione della controparte
Ricevuta di consegna o spedizione|non depositata: ricorso inammissibile
Le Sezioni Unite della Cassazione, con Sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016 hanno finalmente deciso che il credito previdenziale relativo alle cartelle non opposte soggiace al termine di cinque anni (e non di dieci).
La Sentenza 4 novembre 2016, n. 22438 della Cassazione torna ad affrontare, conformemente a tutta la recente giurisprudenza della Corte, la questione dell’accertamento a società e soci di società di persone.
Il decreto Legge n. 193/2016 contiene disposizioni urgenti in materia fiscale e prevede l’introduzione di nuovi obblighi di comunicazione particolarmente invasivi, che non hanno mancato di suscitare notevoli perplessità da parte dei vertici delle professioni contabili,
Prosegue in senso positivo il ciclo di pronunce inerente l’impugnabilità dell’avviso di pagamento, per mezzo del quale l’ente impositore comunica al contribuente, in via bonaria, l’omissione di un versamento a suo carico.
La Corte di Cassazione con la sentenza 9 novembre 2016 n. 22729 ribadisce il principio per cui è l’ente impositore a dover stare in giudizio anche qualora il contribuente, impugnando l’atto esattivo, lamenti in vizio di notifica dell’atto a monte, prodromico alla fase di riscossione.
Il chiarimento risponde all’esigenza dell’Amministrazione finanziaria di attuare il monitoraggio rafforzato, che sarebbe altrimenti impossibile per la mancanza di informazioni idonee
Affinché operi la tassazione agevolazione, non è sufficiente il mero dato catastale dell’immobile compravenduto, occorre dimostrare l’effettiva e concreta utilizzazione
Bene ha fatto la Ctr a escludere che i compensi percepiti fossero il frutto dell’attività di un solo professionista, come si poteva desumere dall’intestazione delle parcelle corrisposte
In tema di cartelle esattoriali emesse in seguito a controllo automatizzato, ai sensi dell’art. 36-bis Dpr n. 600/73, non preceduta dalla comunicazione, la Cassazione con l’ordinanza n.22093 del 31 ottobre 2016, ha ribadito che la stessa è legittima.
Irrilevante l'assenza di firma del capo ufficio, in virtù della presunzione di legittimità riconducibile alla regola generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui proviene
La proporzionalità dell’imposta di registro, nella misura dell’1%, sul canone di locazione dei beni strumentali soggetto ad IVA è in contrasto con la richiamata Direttiva CEE n.2006/112/CE
Destinatari i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi del 2015, benché abbiano ricevuto due o più Certificazioni uniche che li riguardano, non conguagliate
La cartella di pagamento è nulla se al contribuente non è stata preventivamente notificata una comunicazione di irregolarità (il cosiddetto avviso bonario) nel caso in cui dal controllo automatizzato emerga una discrasìa con i dati dichiarati.
Per rimuovere la rettifica non bastano le semplici dichiarazioni del contribuente, occorre appurare che le somme contestate effettivamente non siano fiscalmente rilevanti
Per la riapertura dei termini è prevista un’istanza aggiornata, ma, nelle more, chi vuole mettersi in regola può farlo secondo le modalità già espresse, che non perdono la loro efficacia
Se è previsto il contraddittorio preventivo per la validità dell’accertamento, il giudice di merito deve verificare anche che l’Ufficio abbia concretamente reso possibile tale adempimento, risultando irragionevole un termine troppo breve per rispondere.
Il Mediatore deve verbalizzare “quale mediazione” ha svolto nel primo incontro onde valutare se è stata effettivamente svolta; inoltre, per quanto riguarda l’onere di presentare l’istanza di mediazione in caso di opposizione a d.i.,
La Sentenza della Quinta Sezione della Corte di Cassazione, n. 21290 del 20 ottobre 2016, Pres. Tirelli, Rel. Scoditti, analizza, sulla base di precedenti sentenze
La questione oggi in esame e decisa con una recente sentenza del Tribunale di Livorno, estensore F. Pastorelli, presenta particolari risvolti e implicazioni sull’istituto – sempre più spesso discusso – della mediazione demandata dal giudice ex art. 5 comma 2, D.Lgs 28/2010.
La Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 44584 del 24 ottobre 2016, si occupa della vicenda di una frode IVA per 126 mila euro.
Presso le Camere di Commercio non sono presenti le cartelle di pagamento che non è stato possibile notificare con la posta elettronica certificata: è necessario loggarsi a Infocamere.
Comunicazione delle fatture emesse e ricevute ogni 3 mesi per imprese e professionisti: il nuovo obbligo tributario e le sanzioni.
Spesometro annuale addio, dal 2017 la comunicazione nota come «elenco clienti e fornitori» dovrà essere