Contraddittorio: verifica del giudice

Lunedì 7 Novembre 2016

Se è previsto il contraddittorio preventivo per la validità dell’accertamento, il giudice di merito deve verificare anche che l’Ufficio abbia concretamente reso possibile tale adempimento, risultando irragionevole un termine troppo breve per rispondere.
A fornire questo chiarimento è la Corte di Cassazione sentenza n. 21822/2016 depositata il 28 ottobre 2016. Ad una società veniva notificato un avviso di accertamento con il quale si rettificava, sulla base degli studi di settore, il reddito dichiarato. Prima dell’emissione dell’atto, l’ufficio aveva invitato la contribuente al contraddittorio, chiedendo l’esibizione di documentazione giustificativa del divario tra ricavo dichiarato e risultato di Gerico. Il provvedimento veniva impugnato lamentando, tra i diversi motivi, la mancanza di contraddittorio preventivo e l’illegittimità del metodo induttivo applicato. L’invito a comparire concedeva solo quattro giorni lavorativi per rispondere e produrre la documentazione, rendendo di fatto impossibile l’instaurazione del contraddittorio. La Ctp accoglieva il ricorso, ma la decisione veniva riformata dal giudice di appello, secondo cui l’operato dell’Ufficio era legittimo e la società con il proprio comportamento aveva dimostrato «scarsa collaborazione». La contribuente ricorreva quindi in Cassazione. I giudici di legittimità, accogliendo il ricorso, hanno precisato che mentre il collegio di prime cure aveva rilevato come i termini perentori concessi dall’Ufficio nel suddetto invito ledessero il diritto di difesa, la Ctr si era limitata a rilevare una «scarsa collaborazione» del contribuente. Secondo la Corte è infatti necessaria la verifica da parte del giudice di merito della rituale attivazione del contraddittorio con il contribuente, poiché nell’ipotesi di accertamento standardizzato, come nella specie, tale fase preliminare è a pena di nullità. La decisione appare particolarmente interessante. Seguendo il principio affermato dalla Cassazione, dinanzi al silenzio del contribuente occorre verificare concretamente che il contraddittorio fosse attuabile. Il giudice deve, quindi, riscontrare non solo la regolarità della notifica, ma anche che i termini e le modalità indicate dall’Ufficio siano realmente possibili per il contribuente.

fonte:iltuotributarista

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