Nulla la notifica della cartella senza «CAN»

Giovedì 21 LUGLIO 2016

È affetta da nullità la cartella di pagamento notificata da Equitalia mediante spedizione diretta della raccomandata postale, qualora il plico sia stato consegnato a persona diversa dal destinatario
ed a quest’ultimo non sia stata trasmessa l’ulteriore raccomandata recante la comunicazione di avvenuta notificazione (c.d. CAN). Lo ha stabilito la C.T. Prov. di Campobasso, con la recente sentenza n. 68/2016. Nel testo della sentenza i giudici di Campobasso, hanno precisato che “dalla documentazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate risulta che la cartella, posta alla base del fermo amministrativo opposto, notificata a mezzo della posta ad familiare convivente del ricorrente, non risulta che il messo postale si sia curato di inviare al destinatario della notificazione, ovvero al ricorrente, la raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notificata (c.d. CAN) del plico contenente la cartella, e tanto in palese violazione dell’art. 7 della L. n. 890/82″. Ai sensi dell’art. 7, ultimo comma, L. cit., “Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”. È da precisare che nel dettare la disciplina della comunicazione dell’avviso di avvenuta notificazione (CAN) dell’atto a persona diversa dal destinatario il legislatore fa riferimento al solo invio della raccomandata, diversamente da quanto disposto dall’art. 8 L. cit. per la notifica mediante deposito del plico, contenente l’atto da notificare, presso l’ufficio postale (prevista per l’ipotesi di irreperibilità o assenza di persone), notifica quest’ultima per la quale è richiesta la raccomandata con avviso di ricevimento con cui si avvisa il destinatario dell’avvenuto deposito del plico (cd. CAD). Orbene è principio consolidato nella giurisprudenza che l’omessa spedizione dell’avviso previsto dall’art. 7 cit. costituisce non già irregolarità ma nullità, con la conseguenza che detta omissione rende nulla la notifica per il destinatario della stessa (Cass. 17915/2008, 1366/2010, 21725/2012 e 6345/2013).

 FONTE:IL TUO TRIBUTARISTA

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