sabato
30 gennaio 2016
il comportamento del debitore che non faccia seguire l’opposizione a precetto, peraltro seguito nella circostanza da pignoramento negativo, deve ritenersi che equivalga al tacito riconoscimento ex art. 215, n. 1, c.p.c.; con la conseguenza che nel successivo giudizio, introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo fondato sullo stesso assegno, il disconoscimento dell’autenticità dell’assegno sollevato con la stessa opposizione decreto ingiuntivo è inefficace [Tribunale di Taranto, sezione seconda, sentenza del 13.1.2016]. fonte: lanuovaproceduracivile.it