Alla luce del recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni, nel procedere all'accertamento e alla quantificazione del danno risarcibile,
il giudice di merito deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale, sub specie del dolore, come in ipotesi della vergogna, della disistima di sé, della paura, ovvero della disperazione) quanto quello dinamico-relazionale (destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto). A confermarlo è la Cassazione con l’ordinanza n. 19158/2018
FONTE:QUOTIDIANO GIURIDICO