Giovedì 21 luglio 2016
Il nuovo metodo di notifica della cartella esattoriale tramite posta elettronica certificata: tutto ciò che c’è da sapere per difendersi in caso di casella non rinnovata, piena o non funzionante.
Il nuovo sistema di notifica delle cartelle di pagamento di Equitalia tramite posta elettronica certificata (cosiddetta PEC) segnerà le prime vittime già nei prossimi mesi. Difatti la modalità di consegna elettronica delle richieste di pagamento da parte di Equitalia è divenuta obbligatoria lo scorso 1° giugno 2016 per tutti i soggetti che, per legge, sono tenuti a dotarsi di una PEC: autonomi e professionisti, imprenditori e ditte individuali, società e partite IVA. Da oggi in poi, per ciascuno di essi, non esisterà più la vecchia busta bianca contenente i vari fogli di carta tradizionale, ma tutto passerà attraverso la casella di posta elettronica certificata contenente un allegato in pdf. Allegato che andrà aperto e che conterrà il dettaglio della cartella.
Dunque, il sistema di notifica per raccomandata a.r. non è più alternativo alla PEC, ma viene abbandonato del tutto. Con la conseguenza che, chi si aspetti di ricevere, oltre alla mail di posta certificata, anche un atto del postino, avrà fatto inutilmente scadere i termini per procedere all’impugnazione della cartella di pagamento.
Oltre alla scarsa praticità di numerosi contribuenti con la Pec, stanno già sorgendo i primi dubbi interpretativi. Ecco allora alcuni importanti chiarimenti per difendersi dal rischio delle nuove notifiche.
Se sei un libero professionista, un artigiano o un commerciante, un lavoratore autonomo con una ditta individuale o un imprenditore titolare di una società l’unica forma con cui Equitalia, da oggi in poi, comunicherà con te, sarà la Posta elettronica certificata. Pertanto, tutte le cartelle di pagamento ti verranno inviate tramite PEC all’indirizzo email che hai comunicato alla Camera di Commercio o all’ordine professionale.
I termini, in questo caso, sono quelli di sempre (60 giorni per le richieste di pagamento di imposte, 30 giorni per le multe, 40 giorni per i contributi previdenziali). Essi però decorrono non da quando apri il messaggio di posta elettronica, ma da quando il mittente riceve, da parte del Gestore del sistema di PEC, la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio (si tratta della seconda email ricevuta dal mittente; la prima conferma, invece, la presa in carico dell’invio).
In tal caso la notifica si considera ugualmente avvenuta e, quindi, i termini per opporsi decorrono ugualmente.
Ciascun contribuente ha l’obbligo di controllare periodicamente la propria casella di PEC. L’aver lasciato la relativa gestione al proprio legale o commercialista o anche a un dipendente non costituisce valido motivo di giustificazione, per cui la notifica si considera ugualmente compiuta con regolarità.
In tal caso, Equitalia riceve un messaggio di errore da parte del gestore della PEC con la dichiarazione di impossibilità della consegna del messaggio. È allora tenuta a depositare materialmente la cartella di pagamento presso la camera di Commercio la quale ne dà notizia con pubblicazione sul proprio sito internet. Nello stesso tempo Equitalia invia al contribuente una raccomandata a.r. invitandolo a ritirare l’atto. Se il contribuente non vi provvede, la notifica si considera comunque perfezionata.
Equitalia tenta un secondo invio con PEC dopo 15 giorni e se neanche questo va a buon fine, la cartella di pagamento viene depositata, anche in questo caso, presso la Camera di Commercio cui segue la pubblicazione dell’avviso sul sito internet della stessa Camera di commercio. Il contribuente riceve comunicazione del deposito con una raccomandata a.r. di Equitalia che lo invita a ritirare il plico.
Se il file contenuto nella posta elettronica certificata non si legge o non si apre (in gergo tecnico si dice “è corrotto”), la notifica non si considera andata a buon fine e il contribuente può ignorare la mail. La notifica si considera nulla e, con essa, ogni successivo atto di Equitalia.
In genere è molto difficile che sulla mail di posta elettronica certificata arrivino virus, anche se non mancano casi di questo tipo. La prima cosa da fare è verificare l’indirizzo del mittente, senza limitarsi a leggere la semplice intestazione dell’email. Difatti capita spesso che, dietro un nominativo apparentemente innocuo (ad. es. Agenzia delle Entrate), si nasconda un indirizzo email del tutto differente e truffaldino. Per accertarti di ciò devi andare sull’email e cliccare in corrispondenza del nome del mittente, in modo da visualizzare il relativo indirizzo per esteso.
Come posso impugnare la notifica della cartella di pagamento per PEC?
In verità il nuovo sistema di notifica è stato studiato non solo per ridurre i costi di spedizione, ma anche per evitare i numerosi problemi collegati ai difetti di notifica, alla irreperibilità, alla consegna in mani di soggetti non legittimati.
Esistono però, al momento, due tribunali tributari secondo cui le notifiche tramite PEC sarebbero nulle: leggendo infatti la sentenza della CTP di Lecce del 2015 e quella della CTP di Napoli di quest’anno si apprende che le notifiche tramite posta certificata non contengono un atto originale, ma solo una copia telematica (il pdf) che è una mera riproduzione meccanica del primo e che, pertanto, non può far fede come l’originale stesso; tanto più che gli addetti di Equitalia non sono pubblici ufficiali e, quindi, non possono attestare l’autenticità delle copie.
Il titolare della casella di posta elettronica certificata deve custodire con cura le proprie credenziali di accesso all’account; per cui, nel momento in cui questi ne perde l’esclusiva disponibilità e qualcuno riesce ad accedere al suo account deve subito cambiare le credenziali di accesso (username e password), eventualmente provvedendo a presentare denuncia alle autorità. Poiché, tuttavia, l’accesso abusivo è stato determinato da una colpa del contribuente, questo fatto non è una valida giustificazione per richiedere la nullità della notifica. Tanto più che, se il contribuente è stato in grado di comprendere che il messaggio di Equitalia è stato cancellato, significa che in qualche modo ne ha preso visione e, quindi, la notifica è andata a buon fine.
Anche per gli irreperibili esiste sempre un indirizzo virtuale cui notificare la cartella di pagamento. Difatti l’esistenza della PEC prescinde dall’indirizzo di residenza. Per cui, il fatto che il contribuente sia senza una stabile dimora o non abiti più presso un determinato luogo non ha effetti sulla validità della notifica tramite posta elettronica certificata.
FONTE:LALEGGEPERTUTTI.IT