Movimentazioni bancarie dei soci addebitati alla società

di Antonino Marino 

 Le somme movimentate dai soci sui conti intestati agli stessi -o a loro familiari- possono essere legittimamente attribuibili alla società nel caso in cui sussista una ristretta compagine sociale. 


La procedura d'accertamento tributario fondata sui cc.dd. "accertamenti bancari" se, da un lato, costituisce un importante strumento di controllo per la lotta all'evasione, è stata da sempre oggetto e fonte di controversie con riferimento alla valenza della capacità probatoria connessa alla presunzione insita in detta tipologia di indagine, soprattutto in tema di estensibilità di dette verificazioni e validità delle stesse nei confronti di soggetti terzi, rispetto al contribuente -eventualmente- attenzionato nel contesto di un accertamento fiscale. Il caso specificamente prospettato riguarda nella circostanza l'esecuzione di indagini finanziarie nei confronti di alcuni soci di una società-contribuente a ristretta base societaria: argomento oggetto di intervento della Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 12276 del 12 giugno scorso. La citata pronuncia apporta un rilevante contributo confermativo, ribadendo l'idoneità delle indagini finanziarie esperite nei confronti dei soci di una società avente una compagine sociale alquanto ristretta: ipotesi che si verifica comunemente nel caso in cui sussista un rapporto di stretta contiguità familiare tra soci, amministratore ed eventualmente loro familiari. In tema, va evidenziato il principio contenuto nell'art. 51, c. 2, n. 2 del D.P.R. 633/1972, secondo il quale i dati e gli elementi emergenti da conti correnti bancari sono posti a base delle rettifiche fiscali qualora il contribuente non dimostri di averne tenuto conto nelle proprie dichiarazioni fiscali o che non attengono ad operazioni imponibili realizzate nell'esercizio dell'attività imprenditoriale svolta. Detta presunzione di attribuibilità ed imponibilità delle operazioni -de qua- al contribuente può essere pertanto superata dal medesimo soggetto qualora sia offerta (rectius: riesca a fornire) idonea prova liberatoria. Tanto chiarito e sulla scorta dei principi testé enunciati, gli Ermellini ribadiscono un concetto di fondamentale rilevanza secondo cui l'attività d'indagine bancaria volta al contrasto dell'evasione non risulta rigorosamente circoscritta ai soli conti correnti bancari e/o postali intestati alla società. Ed invero l'accesso ai rapporti bancari di terzi e le connesse attività di controllo finalizzate a provare in via presuntiva una eventuale condotta evasiva e la riferibilità alla società delle somme movimentate sui conti intestati a soci -o loro congiunti- possono trovare idonea giustificazione in specifici e ricorrenti elementi sintomatici quali la sussistenza di una ristretta compagine sociale facente capo ad un unico e ristretto gruppo familiare: situazione, questa, che legittimerebbe la presunzione in argomento in difetto di elementi di prova contrari che permettano di disconoscere l'attinenza delle risultanze dei conti bancari intestati ai soci o loro stretti congiunti, alla stessa società sottoposta ad accertamento fiscale. 

 FONTE: SISTEMA RATIO CENTRO STUDI CASTELLI

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