Venerdì 11 novembre 2016
In tema di cartelle esattoriali emesse in seguito a controllo automatizzato, ai sensi dell’art. 36-bis Dpr n. 600/73, non preceduta dalla comunicazione, la Cassazione con l’ordinanza n.22093 del 31 ottobre 2016, ha ribadito che la stessa è legittima.
Un contribuente aveva proposto ricorso avverso cartella esattoriale, emessa ex articolo 36-bis, Dpr n. 600/73, a seguito di controllo automatico sul modello Unico, e a lui notificata a titolo di omesso versamento Irpef e relative addizionali regionali e comunali.
Entrambi i gradi di merito hanno respinto il ricorso del contribuente.
In particolare, il giudice di appello ha rilevato che l’invio della preventiva comunicazione di irregolarità è previsto solo al fine di evitare il reiterarsi di errori da parte del contribuente e non, quindi, nel caso di omesso versamento di imposte dichiarate e dovute.
Il contribuente, inoltre, avrebbe comunque potuto beneficiare della riduzione delle sanzioni nei trenta giorni successivi alla notifica della cartella.
La sentenza è stata impugnata in cassazione che ne ha rigettato il ricorso.
I giudici di piazza Cavour hanno richiamato il consolidato orientamento (n. 20431/14) secondo il quale, in materia di imposte dirette e di Iva, è legittima la cartella di pagamento non preceduta dalla comunicazione dell’esito della liquidazione ex articoli 36-bis, comma 3, Dpr n. 600/73 e 54-bis, comma 3, Dpr n. 633/72.
Le norme citate, infatti, non prevedono alcuna sanzione, in termini di nullità, in caso di inadempimento.
La comunicazione preventiva, avendo la funzione di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, è un adempimento rivolto solo ad orientare il comportamento futuro dello stesso contribuente ed esula, quindi, dall’ambito dell’esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell’emittenda cartella di pagamento.
In particolare, la Corte ha chiarito che il procedimento ex articolo 36-bis, Dpr n. 600/73 , non può essere utilizzato per la risoluzione di questioni giuridiche o comunque per ipotesi non riconducibili al controllo meramente cartolare.
L’ufficio può avvalersene, infatti, quando deve determinare il dovuto mediante un controllo della dichiarazione sulla base dei dati forniti dal contribuente, o di una mera correzione di errori materiali o di calcolo (Cassazione, n. 14070/11e n.11292/16).
Nella fattispecie esaminata, la Cassazione ha confermato che la diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta prevista ex articolo 36-bis, Dpr n. 600/73 era legittima proprio poiché l’ufficio aveva effettuato il controllo cartolare della dichiarazione dei redditi del contribuente e si era limitato a chiedergli le somme risultanti come dovute sulla base dei dati da lui stesso forniti, ma non versate, oltre sanzioni e interessi.
FONTE:ILTUOTRIBUTARISTA