Lunedì 14 novembre 2016
Il chiarimento risponde all’esigenza dell’Amministrazione finanziaria di attuare il monitoraggio rafforzato, che sarebbe altrimenti impossibile per la mancanza di informazioni idonee
L’Agenzia delle Entrate conferma la necessita di richiedere la produzione del waiver ai contribuenti che hanno fatto istanza di collaborazione volontaria, alla luce dell’entrata in vigore, lo scorso 13 luglio, del protocollo di modifica della Convenzione tra l’Italia e la Svizzera per evitare le doppie imposizioni, sottoscritto il 23 febbraio 2015.
Il waiver è un’autorizzazione rilasciata dal contribuente che intenda avvalersi della voluntary disclosure, all’intermediario finanziario presso il quale sono detenute le attività oggetto della procedura di collaborazione volontaria, a trasmettere all'Amministrazione finanziaria i documenti e le informazioni sulle operazioni che sono state o che saranno effettuate su tali attività.
I contribuenti che intendono avvalersi di tale procedura, presentando il waiver, potranno usufruire di un regime sanzionatorio di favore (riduzione delle sanzioni della metà del minimo edittale per le violazioni degli obblighi dichiarativi) e ottenere la disapplicazione del raddoppio dei termini per l’accertamento, qualora le attività finanziarie continuino a essere detenute in Svizzera.
L’amministrazione finanziaria, dal suo canto, ha facoltà di monitorare le attività estere che hanno formato oggetto di collaborazione volontaria, per i periodi di imposta successivi all’ultimo per il quale è stata presentata la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria ("monitoraggio rafforzato").
L’Agenzia chiarisce che il waiver svizzero perde automaticamente efficacia con l’entrata in vigore del protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e la Confederazione Svizzera firmato in data 23 febbraio 2015, ma solo per le operazioni intervenute da tale data.
In caso contrario, infatti, risulterebbe impedito il monitoraggio rafforzato per la mancanza delle informazioni necessarie, in relazione alle operazioni effettuate nei periodi d’imposta successivi all’ultimo per il quale è stata presentata la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria e fino al 22 febbraio 2015.
Pertanto, anche dopo il 13 luglio 2016, data di entrata in vigore del protocollo, qualora nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria non sia stato ancora trasmesso alla competente struttura dell’Agenzia delle entrate il waiver svizzero, la produzione dello stesso deve considerarsi necessaria affinché l’istante possa beneficiare dei vantaggi.
FONTE:FISCOGGI