Locazioni : imposta di registro all’1% contrasta con la Direttiva CEE n.2006/112/CE

Giovedì 10 novembre 2016

 La proporzionalità dell’imposta di registro, nella misura dell’1%, sul canone di locazione dei beni strumentali soggetto ad IVA è in contrasto con la richiamata Direttiva CEE n.2006/112/CE
(art. 401), in quanto ha natura di imposta sul giro d’affari. Lo sostiene la Commissione Tributaria di Milano con sentenza n. 6378 depositata in segreteria lo scorso 20.07.2016. Una società ha proposto istanza di rimborso per l’imposta di registro assolta sulle locazioni soggette ad iva. Formatosi il silenzio rifiuto per mancata risposta da parte dell’Agenzia delle entrate, ha presentato ricorso. La difesa dell’Agenzia delle Entrate L’Agenzia delle entrate ha costruito la propria difesa sostenendo che si debba fare riferimento all’articolo 5 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986. A seguito delle novità introdotte dal D.L. 223/2006, alle locazioni di immobili strumentali si applica, infatti, l’imposta di registro in misura pari all’1%, sia in caso di esenzione IVA sia in caso di imponibilità IVA. Il cosiddetto principio di alternatività tra IVA ed imposta di registro non è quindi più valido in assoluto, sempre secondo l’Agenzia, essendo previsto l’assoggettamento ad imposta di registro anche per le locazioni di immobili strumentali imponibili IVA. La Commissione, invece, come da titolo, “ritiene che la proporzionalità dell’imposta di registro, nella misura dell’1%, sul canone di locazione dei beni strumentali soggetto ad IVA sia in contrasto con la richiamata Direttiva CEE n.2006/112/CE (art. 401), in quanto ha natura di imposta sul giro d’affari”. La presente sentenza offre interessanti spunti di riflessione ma toccherà attendere il pronunciamento dei gradi successivi.

Fonte:il tuo tributarista

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