La prescrizione della cartella esattoriale per crediti Inail e Inps

Martedì 10 maggio 2016 

 Il credito previdenziale si prescrive in cinque anni: pertanto il pignoramento, intrapreso in forza di una cartella di pagamento per crediti Inps e Inail ormai prescritti, è nullo.
Se Equitalia notifica un pignoramento in forza di crediti dell’Inps o dell’Inail che si riferiscono a somme dovute da più di cinque anni, il contribuente-debitore può proporre opposizione al tribunale ordinario (sezione lavoro) per far annullare l’esecuzione forzata, in quanto il credito è ormai prescritto. Lo ricorda una sentenza pubblicata pochi minuti fa dal Tribunale di Como. I crediti previdenziali hanno una prescrizione di cinque anni, sempre che sia stata correttamente notificata la cartella di pagamento di Equitalia e che il contribuente non l’abbia opposta davanti al giudice (infatti, qualora sia intervenuta una sentenza di rigetto di un eventuale ricorso, la prescrizione sarebbe di 10 anni, perché tale è il termine di prescrizione delle sentenze di condanna ). Inoltre è necessario che, nel corso dei cinque anni, Equitalia non abbia notificato atti interruttivi della prescrizione, come ad esempio un’intimazione di pagamento: questi ultimi, infatti, avrebbero l’effetto di far decorrere il termine di prescrizione nuovamente da capo a partire dal giorno successivo alla loro consegna al debitore. Anche la Cassazione è ormai sulla linea di ritenere che, per i crediti Inps e Inail, si applichi la prescrizione breve dei cinque anni [3]. La questione, in passato, aveva sollevato numerosi dubbi e molti giudici (tra cui lo stesso tribunale di Como) avevano ritenuto che la prescrizione dovesse essere di 10 anni. Questo perché si riteneva, erroneamente, che la cartella di pagamento di Equitalia dovesse essere equiparata a una sentenza definitiva (in gergo tecnico “passata in giudicato”) per la quale la legge fissa la prescrizione a 10 anni. L’orientamento sembra ormai superato: la cartella esattoriale viene invece assimilata non più a una sentenza, ma a un comune atto di precetto. Via libera, pertanto, alla cancellazione dei debiti da Equitalia, per pagamenti di natura previdenziale dovuti all’Inps o all’Inail, nel più breve termine di cinque anni.
FONTE:www.laleggepertutti.it

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