Mercoledì 11 maggio 2016
Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra l’Amministrazione fiscale e il contribuente, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di specifiche categorie di contribuenti titolari di reddito d’impresa elementi e informazioni di cui è in possesso e ad essi riferibili
Con il provvedimento prot. n. 70174 del 9 maggio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha dettato le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni riguardanti la non corretta dichiarazione delle remunerazioni percepite dai soggetti coinvolti nella gestione degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).
Tali elementi e informazioni forniscono al contribuente dati utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso. Questo istituto è stato, infatti, profondamente rinnovato dall’art. 1, comma 637, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, proprio al fine di garantire al contribuente la possibilità di effettuare le opportune correzioni ed i connessi versamenti delle somme dovute, usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili, graduata in ragione della tempestività dell’intervento correttivo.
Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità e degli esiti del controllo formale.
I dati contenuti nelle comunicazioni sono:
codice fiscale e denominazione/nome e cognome del contribuente;
numero identificativo della comunicazione;
codice atto;
ammontare complessivo dei compensi percepiti per la gestione – nell’anno 2011 – di apparecchi che distribuiscono vincite in denaro.
L’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione, contenente tali informazioni, agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata ovvero per posta ordinaria, nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
Le informazioni di dettaglio relative alla comunicazione sono consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Cassetto fiscale”, in cui sono resi disponibili i seguenti dati:
ammontare complessivo dei compensi percepiti per la gestione di apparecchi che distribuiscono vincite in denaro;
modello di dichiarazione IVA presentata relativa all’anno 2011;
protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione;
ammontare complessivo delle operazioni esenti indicate nella dichiarazione IVA (rigo VE33);
importo delle operazioni esenti parzialmente o totalmente omesso, emergente dal confronto con l’ammontare complessivo dei compensi comunicati dalle società concessionarie;
dettaglio dei compensi comunicati, con separata indicazione delle società concessionarie e della tipologia di apparecchi.
Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
I dati e gli elementi in oggetto sono resi disponibili alla Guardia di finanza tramite strumenti informatici.
FONTE:LAVOROFISCO