Omessi versamenti, il superamento della soglia non fa scattare una condizione oggettiva di punibilità

Mercoledì 11 maggio 2016

Omessi versamenti di ritenute certificate: il superamento della soglia di punibilità, fissata in 150mila euro, non fa scattare una condizione oggettiva di punibilità, bensì un elemento costitutivo del reato, con la conseguenza che la sua mancata integrazione comporta l’assoluzione con la formula “il fatto non sussiste”
In tema di omesso versamento di ritenute certificate, il superamento della soglia di punibilità, fissata in 150mila euro, non fa scattare una condizione oggettiva di punibilità, bensì un elemento costitutivo del reato, con la conseguenza che la sua mancata integrazione comporta l’assoluzione con la formula “il fatto non sussiste”. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18692 del 5 maggio 2016.

 IL FATTO Il caso trae origine da una sentenza con cui la Corte d’Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado per il capo in cui aveva ritenuto un uomo colpevole del reato di omesso versamento delle ritenute (ex art. 10-bis, D.Lgs. n. 74 del 2000), relativo all’anno 2008 per un importo di 67.624 euro. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 2 cod. pen. poiché la sentenza impugnata non aveva tenuto conto delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n. 158/15. In particolare, a suo parere, alla luce della modificazione delle soglie di punibilità, la sentenza doveva essere annullata per non essere i fatti più previsti dalla legge come reato. La Corte aveva annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 10-bis, D.Lgs. n. 74/2000, ritenendo che il fatto non sussistesse. 

 LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso presentato dall’imputato. Sul punto, osserva la Suprema Corte che l’incidenza del D.Lgs. n. 158 del 2015 è limitata, in relazione ai fatti contestati, esclusivamente al reato di cui all’art. 10-bis, D.Lgs. n. 74 del 2000, essendo infatti prevista attualmente una soglia di € 150.000,00, soglia evidentemente non superata nel caos in esame essendosi attestato l’omesso versamento di ritenute certificate ad un importo pari ad € 67.623,95. Trova infatti applicazione il principio, già espresso dalla Corte di Cassazione a proposito del reato di omesso versamento di IVA, previsto dall’art. 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 2000, ma con argomenti giuridici valevoli anche per il delitto di cui all’art. 10-bis, D.Lgs. n. 74 del 2000, secondo cui il superamento della soglia di punibilità – fissata in 150.000 euro, in seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 158 del 2015 – non configura una condizione oggettiva di punibilità, bensì un elemento costitutivo del reato, con la conseguenza che la sua mancata integrazione comporta l’assoluzione con la formula “il fatto non sussiste“, atteso che l’integrazione della soglia non dipende, infatti, da un evento futuro ed incerto ma dallo stesso comportamento dell’agente che, con una condotta omissiva, contribuisce alla realizzazione del fatto tipico. Ne consegue l’accoglimento parziale del ricorso. 

FONTE:LAVOROFISCO

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