Ravvedimento operoso: a chi si applica la riduzione delle sanzioni?

Venerdì 1 aprile 2016

La riduzione al 50% delle sanzioni in caso di omesso versamento sanato nei 90 giorni, così come introdotto dalla riforma delle sanzioni amministrative in vigore dal 1° gennaio 2016, esplica i suoi effetti anche sul ravvedimento operoso.
Tuttavia, tale norma di maggior favore non si applica in tutti i casi di violazione degli obblighi di versamento delle imposte, essendo invece limitata solo ad alcuni casi circoscritti A seguito della riforma del sistema sanzionatorio tributario (D.Lgs. n. 158/2015) sono state introdotte alcune importanti riduzioni, con effetto dal 1° gennaio 2016, che esplicano i loro effetti anche sul ravvedimento operoso. Infatti, è stato disposto che per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione dovuta per gli omessi versamenti (pari al 30%) è ridotta alla metà (quindi, è pari al 15%). Inoltre, salva l’applicazione del ravvedimento operoso, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo (quindi, pari all’1% per ogni giorno di ritardo). La novità, però, riserva alcune “sorprese”: infatti non è applicabile a tutti gli omessi versamenti d’imposta ma solo ad alcuni e precisamente a quelli sanzionati dall’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997. Per capire meglio l’ambito applicativo delle nuove disposizioni, conviene fare un piccolo passo indietro. Le violazioni previste dall’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997 L’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997 stabilisce che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Inoltre – e questa è la novità 2016 – per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è ridotta alla metà. Infine, la disposizione afferma che, salva l’applicazione del ravvedimento operoso, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al periodo precedente è ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo. In definitiva, dalla lettura combinata di questa norma con quella sul ravvedimento (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997), con effetto dal 1° gennaio 2016, la sanzione per ravvedimento è ridotta (la numerazione è quella dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997): a) ad 1/10 del minimo (quindi, con l’abbattimento del 50%, sanzione pari all’1,5%) nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione (ravvedimento breve); a-bis) ad 1/9 del minimo (quindi, con l’abbattimento del 50%, sanzione pari all’1,67%) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore; b) ad 1/8 del minimo (quindi, sanzione pari al 3,75%), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore (ravvedimento lungo); b-bis) ad 1/7 del minimo (quindi, sanzione pari al 4,29%) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore; b-ter) ad 1/6 del minimo (quindi, sanzione pari al 5%) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore; b-quater) ad 1/5 del minimo (quindi, sanzione pari al 6%) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione con processo verbale di constatazione (art. 24, legge n. 4/1929) salvo che la violazione non riguardi mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto (art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 471/1997) o omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale (art. 11, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997). Da premettere che alcune delle facilitazioni valgono solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate – precisamente le lettere b-bis) e b-ter) di cui sopra. Inoltre, salva l’applicazione del ravvedimento operoso, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo (quindi, pari all’1% per ogni giorno di ritardo). Pertanto, la riduzione della sanzione diminuisce all’aumentare dei giorni di ritardo, fino, ovviamente, ad annullarsi al quindicesimo giorno, tornando pari al 15%. In pratica, per i versamenti tardivi che avvengono nei 14 giorni successivi alla scadenza di legge: le sanzioni “ordinarie” variano, a seconda dei giorni di ritardo, dall’1% per un giorno di ritardo (1/15 del 15%) al 14% per 14 giorni di ritardo (14/15 del 15%); se entro 14 giorni si effettua il ravvedimento operoso tali sanzioni sono ulteriormente ridotte di 1/10, diventando quindi dello 0,1% per un giorno di ritardo (1/15 del 15%/10) e del’1,4% per 14 giorni di ritardo (14/15 del 15%/10). Infine, vale la pena di ricordare che, come affermato anche dall’Agenzia delle Entrate, le misure più favorevoli al contribuente delle sanzioni previste dalla nuova disciplina sanzionatoria trovano applicazione anche in sede di ravvedimento operoso in relazione alle violazioni commesse prima del 1° gennaio 2016. Quali violazioni godono della riduzione Dopo aver delineato il quadro sanzionatorio applicabile in caso di ravvedimento operoso, c’è da chiedersi su quali violazioni trovino applicazione le ulteriori riduzioni introdotte dal 2016. A ben vedere la norma interessata, e cioè l’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, si occupa delle violazioni per i ritardati od omessi versamenti diretti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto. Pertanto, la riduzione al 50% entro i primi 90 giorni trova sicura applicazione non solo in caso violazioni che riguardano le imposte dirette (IRPEF, IRES, e IRAP in testa), relative imposte sostitutive e l’IVA, ma anche in tutti i casi in cui, nella disciplina sanzionatoria, viene richiamato l’art. 13 citato (si pensi, ad esempio, all’IMU e alla TASI). Dovrebbero, invece, restare fuori tutte le altre tipologie di violazioni che hanno una specifica norma sanzionatoria. Ad esempio, l’esclusione dovrebbe interessare tutto il comparto della imposte indirette e, quindi, tra le altre, le violazioni in materia di imposta di registro, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposte ipotecaria e catastale, di bollo e di concessioni governative.

 FONTE:LAVOROFISCO

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