Martedì 10 maggio 2016
La contravvenzione per una violazione del codice della strada non può essere contestata dal giudice impugnando la cartella di pagamento di Equitalia.
Un errore in cui cadono molti automobilisti è quello di ritenere impugnabile la multa nel momento in cui ormai arriva la cartella di pagamento per la riscossione dell’importo. Il caso più frequente è quello di chi ritiene di non dover pagare in quanto non proprietario o conducente del mezzo contravvenzionato. In realtà, c’è ben poco ormai da fare una volta che arrivi l’esattore ed, anche ricorrendo al giudice di pace, quest’ultimo non potrà annullare l’atto di Equitalia: dunque all’automobilista non resta che pagare la somma, rischiando, in caso contrario, un pignoramento.
Difatti, come ormai giurisprudenza consolidata conferma , per opporsi alla multa bisogna rispettare il termine di 30 giorni dalla sua notifica. Così, una volta arrivata la cartella di pagamento, non si potranno più sollevare le contestazioni che, invece, dovevano essere fatte entro il termine precedente. La Cassazione, in particolare, ricorda che, in caso di opposizione alla cartella esattoriale, il destinatario della notifica può soltanto dedurre fatti che abbiano fatto venir meno il diritto di Equitalia a pretendere il pagamento, fatti però che siano avvenuti successivamente alla formazione della cartella stessa, come ad esempio l’avvenuto pagamento dell’importo, la prescrizione del diritto alla riscossione. Si potrebbe, tutt’al più, contestare la cartella eccependo di non aver mai ricevuto la notifica della contravvenzione, il che renderebbe nullo tutto il procedimento.
Non si possono invece sollevare eccezioni relative all’accertamento effettuato dai vigili o dalla polizia, compresa quella di non essere proprietario, possessore, conducente del mezzo in questione.
Se chi riceve la cartella di pagamento non è il proprietario dell’automobile multata può far difendersi solo contestando l’eventuale mancata notifica del verbale iniziale, sostenendo che quest’ultimo non gli è mai stato recapitato. Invece, se la contravvenzione gli è stata a suo tempo consegnata correttamente e il destinatario, pur sapendo di non essere tenuto a pagare, non ha fatto nulla per contestarla, non potrà più impugnare la successiva cartella di pagamento.
- FONTE:www.laleggepertutti.it