Iva, spesometro trimestrale obbligatorio

Mercoledì 2 novembre 2016 

 Comunicazione delle fatture emesse e ricevute ogni 3 mesi per imprese e professionisti: il nuovo obbligo tributario e le sanzioni. Spesometro annuale addio, dal 2017 la comunicazione nota come «elenco clienti e fornitori» dovrà essere
trasmessa ogni 3 mesi: sottrarsi all’obbligo costerà molto caro, sino a 50.000 euro, così come saranno parecchio salate anche le sanzioni relative alle comunicazioni errate. Ma andiamo per ordine e facciamo chiarezza sul funzionamento dello spesometro e sulle ultime novità. 
  Spesometro Lo spesometro è la comunicazione dei dati rilevanti ai fini Iva: in buona sostanza, tramite questa comunicazione sono trasmesse all’Agenzia delle entrate le fatture emesse e quelle ricevute. Sono tenuti alla comunicazione, in generale, professionisti, imprese ed enti, con l’esclusione dei seguenti soggetti: contribuenti minimi e aderenti al regime forfettario; commercianti al minuto, per le operazioni attive unitarie al di sotto di 3.000 euro; pubbliche amministrazioni; tour operator, per le operazioni attive unitarie al di sotto di 3.600 euro; soggetti che trasmettono le fatture emesse e ricevute in forma elettronica all’Agenzia delle entrate, col sistema d’interscambio Sdi, utilizzato per la Fattura Pa. Lo spesometro riguarda le operazioni: con obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall’importo; senza obbligo di emissione della fattura, se l’ammontare è almeno pari a 3.600,00 euro, al lordo dell’Iva; soggette a reverse charge (cioè all’inversione contabile), per le quali non è stata addebitata l’Iva in fattura; soggette allo split payment (cioè alla scissione dei pagamenti), per le quali l’Iva viene versata direttamente all’Erario dal cliente- pubblica amministrazione. Risultano invece escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria. In particolare: le operazioni che sono già comunicate all’Anagrafe tributaria (come le bollette dell’elettricità, dell’acqua e del gas, i contratti di mutuo, etc.); le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, effettuate nei confronti dei contribuenti non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto tramite carte di credito, di debito e prepagate; le operazioni finanziarie esenti dall’Iva; le operazioni già comunicate tramite il sistema tessera sanitaria (Sts).; le operazioni effettuate o ricevute in ambito extra Ue, se già oggetto di dichiarazione in Dogana; le operazioni intracomunitarie incluse nelle comunicazioni Intrastat. 
  Spesometro 2017 Secondo le nuove disposizioni, lo spesometro dovrà essere trasmesso non più una volta all’anno, ma entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre. Il nuovo spesometro trimestrale dovrà contenere, in particolare: i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento; i dati di tutte le fatture ricevute e registrate, comprese le bollette doganali; i dati delle relative variazioni. Devono essere indicati, nel dettaglio: i dati identificativi dei soggetti coinvolti; data e numero della fattura; base imponibile; aliquota applicata; imposta e tipologia di operazione. L’obbligo di trasmettere una fattura passiva (acquisti) sorge dal momento della sua registrazione e non dalla ricezione. Oltre ai dati delle fatture, col nuovo spesometro vanno trasmessi anche i dati delle liquidazioni periodiche Iva, cioè i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni, anche se a credito. Le nuove sanzioni in merito allo spesometro sono piuttosto pesanti, sia in caso di comunicazioni omesse che di comunicazioni con errori. In particolare, sono previste: sanzioni pari a 25 euro, per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, sino a un massimo di 000 euro; una sanzione da 000 a 50.000 euro per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva. Nessun obbligo di spesometro, invece, per coloro che trasmetteranno le fatture emesse e ricevute in formato elettronico, tramite il Sistema di interscambio. Per sostenere i costi dell’adeguamento tecnologico richiesto per le comunicazioni trimestrali, è riconosciuto un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, pari a 100 euro . Il credito è riconosciuto ai soli contribuenti con volume d’affari, relativo all’anno precedente all’investimento, non superiore a 50.000 euro.
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