Mercoledì 2 Novembre 2016
Presso le Camere di Commercio non sono presenti le cartelle di pagamento che non è stato possibile notificare con la posta elettronica certificata: è necessario loggarsi a Infocamere.
Il contribuente all’oscuro della notifica.
In arrivo una marea di contenzioni per le cartelle di pagamento notificate a mezzo posta elettronica certificata: il nuovo sistema fa acqua da tutte le parti e i contribuenti rischiano di rimanere all’oscuro delle notifiche nei loro confronti. Possibile? Sì, è questo l’apocalittico scenario che si sta delineando in questi giorni. Ma procediamo con ordine.
Dal 1° giugno è entrata in vigore una riforma in virtù della quale la cartella di pagamento nei confronti di professionisti, società e ditte individuali va obbligatoriamente notificata con la posta elettronica certificata (Pec). La norma è destinata a tutti i concessionari della riscossione quindi, a prescindere alla chiusura di Equitalia e dal nome del nuovo concessionario, rappresenta il quadro normativo con cui bisognerà fare i conti nei prossimi anni.
Sebbene alcune Commissioni Tributarie di primo grado si siano già pronunciate sollevando dubbi sulla legittimità delle cartelle notificate a mezzo Pec, l’entrata in vigore delle nuove norme aggiunge ulteriori aspetti di confusione e legittimità delle cartelle trasmesse con queste modalità. Il rischio, infatti, sarà che i contribuenti vengano raggiunti, a loro insaputa, dalle notifiche dall’agente della riscossione. Con tutte le conseguenze – in termini di dispersione dei diritti costituzionali – che è facile immaginarsi. Vediamo di cosa si tratta.
Può capitare che la notifica a mezzo posta certificata non sia possibile per una moltitudine di motivi: mancato rinnovo dell’abbonamento con il provider, malfunzionamento dei server, raggiungimento del limite di spazio disponibile, ecc. In questo caso, mancando la prova di avvenuta consegna, la mail certificata non risulterà mai consegnata e quindi la notifica non potrà ritenersi perfezionata. Sono molte le caselle Pec malfunzionanti, scadute o sature. In tali casi la legge prevede che, in caso di mancata consegna dell’email certicata, la notifica avvenga «mediante deposito dell’atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento». Allo stesso modo si procede «quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio».
Questo è quanto prevede la legge. Ma in realtà la notifica avviene in tutt’altro modo. Equitalia ha stipulato un accordo con Infocamere per la gestione di questo servizio e le cartelle non vengono affatto depositate materialmente presso la camera di commercio ma vengono, invece, depositate in un server unico nazionale raggiungibile all’indirizzo https://attidepositati.camcom.it.
Le camere di commercio in questi giorni sono letteralmente prese d’assalto da parte dei contribuenti che hanno ricevuto le raccomandate di avvenuto deposito, ma le Camere di Commercio non hanno atti e si sono affrettate a diffondere comunicati stampa per affermare che «La Camera di Commercio non ha accesso e non rilascia atti depositati dagli Agenti della riscossione che possono essere recuperati solo ed esclusivamente accedendo all’Area Riservata».
Sul sito è possibile visionare solo pochi estremi (numero, nome e cognome, data del deposito) delle cartelle depositate negli ultimi due giorni. Trascorsi due giorni, la cartella scompare dal sito e resta la possibilità di effettuare una ricerca tra quelle depositate limitatamente ai depositi degli ultimi 30 giorni. Per poter prelevare le cartelle è necessario loggarsi nella propria area riservata con il proprio dispositivo di firma digitale CNS o SPID 2. Dal momento, infatti, che gli invii non riusciti a mezzo Pec debbano considerarsi come mai avvenuti, la prova di avvenuta notifica viene affidata unicamente alla raccomandata ar che il concessionario invia alla fase finale della procedura. La raccomandata non contiene la cartella, ma solo la comunicazione di avvenuto deposito sul server di atti depositati con le istruzioni per il prelievo.
Questa procedura adottata da Equitalia/Infocamere presenta vari profili di dubbia legittimità. La procedura vigente e tuttora applicabile alle persone fisiche senza Pec (escluse da questa procedura) prevede, in caso di mancata consegna della cartella esattoriale, ben tre fasi:
deposito dell’atto nella Casa comunale;
l’affissione dell’avviso di tale deposito in una busta chiusa e sigillata, alla casa di abitazione, ufficio o azienda del contribuente che non è stato reperito;
l’invio della raccomandatacon ar per informare il contribuente degli adempimenti effettuati.
Con la nuova normativa e la relativa procedura adottata da Equitalia/Infocamere le garanzie di effettivo raggiungimento del destinatario appaiono fortemente compromesse.
Le tre fasi vengono ridotte a sole due: deposito e invio della raccomandata. Viene quindi soppressa la fase importantissima dell’affissione dell’avviso presso la casa di abitazione, ufficio o azienda.
La disparità di trattamento tra i contribuenti destinatari della procedura tri-fase e quelli destinatari della procedura bifasica, presenta indubbi profili di costituzionalità della norma.
Vi è da evidenziare, inoltre, che il deposito presso la casa comunale viene sostituito dal deposito presso la camera di commercio. Ma mentre il Comune è un Ente Pubblico che gestisce l’anagrafe, la Camera di Commercio è un ente pubblico non territoriale dotato di autonomia statutaria con fini istituzionali completamente diversi.
A questo bisogna aggiungere che Infocamere, gestore sostanziale del servizio, è una società consortile di diritto privato che, senza alcun riferimento normativo, svolge funzioni pubblicistiche in qualità di depositario delle cartelle ed anche di pubblico ufficiale notificatore nel momento in cui, eventualmente, consegna il file della cartella all’utente loggato nella sezione dedicata del sito.
Concludendo, l’applicazione delle nuove tecnologie Ict se da un lato favorisce la semplificazione delle procedure, dall’altro crea notevoli dubbi e limitazioni di diritti che saranno sicuramente oggetto di innumerevoli ricorsi.
FONTE:LALEGGEPERTUTTI