Diritto sportivo, minori migranti: possono giocare a calcio?

Giovedì 21 gennaio 2016


Mala tempora currunt per chi è soggetto a dover “migrare”, cambiare, o peggio, trovare una casa. Ma la situazione diventa ancora più complicata quando il soggetto in questione diventa un minore, persona oggettivamente incapace di badare a se stessa.
E’ delle settimane scorse la notizia secondo cui la FIGC sarebbe stata condannata per avere negato il tesseramento di un minore originario del Mali e arrivato in Italia senza genitori. Il ragazzo vive tutt’oggi a Palermo con una coppia di affidatari e la tutela dell’assessore alla cittadinanza sociale del comune. La prima domanda che la società deve porsi è: come poter vietare ad un bambino la partecipazione ad un momento di aggregazione (come giocare a calcio), fase fondamentale per una corretta ed equilibrata integrazione? Per una puntuale risposta alla domanda bisogna analizzare approfonditamente la normativa che disciplina il tesseramento dei giocatori minori stranieri. La norma di riferimento è l’art. 19 del FIFA Regulation on Status and Transfer of Players. regolamenti-fifa-intermediari-hp-coverL’articolo 19 prevede quattro commi. Nel primo, si dice che “I trasferimenti internazionali di giocatori sono consentiti solo se il giocatore ha già compiuto 18 anni”. Chiaro e definitivo. Il secondo prevede invece tre eccezioni al comma 1. Il trasferimento di un minorenne può avvenire se: A) “I genitori del giocatore si muovono nel Paese in cui ha sede il nuovo club per motivi non legati al calcio”. B) “Il trasferimento avviene all’interno del territorio dell’Unione europea (UE) o dello Spazio economico europeo (SEE) e il giocatore è di età compresa tra i 16 e 18 anni”. Al giocatore deve inoltre essere garantita un’adeguata formazione calcistica in linea con i più elevati standard nazionali e un livello di istruzione che gli consenta di proseguire la sua vita in altre direzioni qualora la carriera da calciatore dovesse fermarsi prima ancora di iniziare. C) “Il giocatore vive a non più di 50 Km da un confine nazionale e il club con il quale il giocatore desidera essere tesserato si trova entro i 50 Km da quel confine. La massima distanza tra il domicilio del giocatore e la sede del club non deve essere superiore a 100 Km. In questi casi, il giocatore deve continuare a vivere a casa e i due club coinvolti devono dare il loro esplicito consenso”. fifa_1Nel terzo comma si spiega che “le condizioni del presente articolo si applicano inoltre a qualsiasi giocatore che non sia mai stato tesserato in precedenza da un club e non sia cittadino del Paese nel quale egli desidera essere registrato per la prima volta”. Il quarto e ultimo comma definisce le regole d’ingaggio: chi sbaglia, paga. “Ogni trasferimento internazionale, come spiegato nel paragrafo 2, e ogni prima registrazione, come spiegato nel paragrafo 3, sono soggette all’approvazione della sub-commissione nominata dal Comitato per lo status dei calciatori. La domanda di omologazione deve essere presentata dal club che vuole registrare il giocatore. Al club di provenienza deve essere data la possibilità di presentare la sua posizione. L’approvazione della sub-commissione deve precedere qualsiasi richiesta di affiliazione. Ogni violazione a questa disposizione sarà sanzionata dal Comitato disciplinare in accordo con il Codice disciplinare della Fifa. In caso di violazioni, sia il club di formazione del giocatore sia il club nel quale avrebbe giocato sono soggetti a sanzioni”. L’articolo 19 prevede anche un bis, che regolamenta la “registrazione e la segnalazione dei minorenni nelle accademie gestite dai club”. La ratio della norma, quindi, risiede nell’evitare operazioni speculative nei confronti dei minori stranieri non accompagnati. Ma fino a che punto può essere data tale interpretazione alla norma? In effetti il suddetto regolamento appare lacunoso allorquando, nel prevedere un rigido divieto al tesseramento (creando talvolta anche i presupposti per una discriminazione), non tiene conto di quei istituti esistenti nel nostro paese, quali l’affidamento temporaneo o la tutela temporanea del minore straniero, che limano le possibilità di fenomeni speculativi che la norma stessa vuole vietare. Bisogna, quindi, contemperare la corretta logica di vietare qualsivoglia comportamento reso a speculare sulla posizione di un minore con il diritto dello stesso a non essere discriminato nel momento in cui mostra interesse ad integrarsi e a far parte di una comunità sportiva. Giova focalizzare l’attenzione proprio sul regolamento FIFA, al quale le singole federazioni nazionali, in tema di tesseramento, debbono attenersi. Bisognerebbe infatti predisporre una procedura più snella e limpida affinché un bambino possa serenamente tesserarsi ai soli fini di divertirsi e di non perdere mai quel diritto al sorriso che troppe volte viene negato a coloro che sono più sfortunati di noi. 


FONTE: AVVOCATO LEONE.COM - Articolo a cura di Giuseppe Saeli

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