Separazione e divorzio: come funziona il fondo a tutela dell’ex coniuge in stato di bisogno?

venerdì 22 gennaio 2016

 Il nuovo istituto ideato dal legislatore ed introdotto dalla legge di stabilità 2016 prevede in via sperimentale la creazione di un fondo di solidarietà gestito dal ministero della giustizia
le cui risorse - al termine di un breve procedimento esente dal pagamento del contributo unificato - sono devolute al coniuge in stato di bisogno che non riceve l’assegno di mantenimento per l’inadempimento del coniuge obbligato, sul quale lo Stato si rivale per il recupero delle somme erogate. Ai sensi dell’art. 1 commi 414, 415 e 416 della Legge di Stabilità 2016 - recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, pubblicata in G.U. del 30 dicembre 2015, n. 302 - è stato istituito il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno. Introdotto dal legislatore in via sperimentale, prevede una dotazione di 250.000 euro per l'anno 2016 e di 500.000 euro per l'anno 2017. Il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'art. 156 c.c. per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno medesimo. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, ritenuti sussistenti i presupposti (coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non ha ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempienza del coniuge obbligato), assumendo, ove occorra, informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito dell'istanza, valuta l'ammissibilità dell'istanza e la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma dovuta a titolo di mantenimento. Il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge (obbligato a corrispondere il mantenimento) inadempiente per il recupero delle risorse erogate. Quando il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell'istanza al Ministero della giustizia, la rigetta con decreto non impugnabile. Il procedimento non è soggetto al pagamento del contributo unificato. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di stabilità sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione e l'individuazione dei tribunali presso i quali avviare la sperimentazione, nonché le modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo delle somme recuperate. 

SCHEMA PROCEDIMENTO

Coniuge in stato di bisogno: (non in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave conviventi) 
Se non ha ricevuto l'assegno di mantenimento (art. 156 c.c.) 
Causa: inadempimento coniuge obbligato
chiede con istanza 
al Presidente del Tribunale o giudice da lui delegato (la norma nulla afferma circa la competenza territoriale del tribunale da adire con l’istanza se debba essere quella del luogo di residenza del beneficiario, dell’obbligato o del luogo in cui è stata omologata la separazione dei coniugi)
Il procedimento è esente da spese per contributo unificato Il presidente o giudice da lui delegato Esaminata la documentazione e verificata l’esistenza dei presupposti di legge (anche mediante l’assunzione di informazioni) nei successivi trenta giorni decorrenti dalla presentazione dell’istanza (in assenza di specificazione, il termine è da considerarsi ordinatorio giacchè quelli perentori sono espressamente stabiliti tali dalla legge) con decreto 
A) Accoglie l’istanza (che nel silenzio della norma, potrebbe essere impugnato dal coniuge obbligato sul quale lo Stato esercita la rivalsa, laddove emergano anche successivamente alla proposizione dell’istanza le condizioni per il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità della stessa) e la trasmette al Ministero della Giustizia il quale corrisponde le somme dovute ex art. 156 c.c. per l’assegno di mantenimento già determinate nel giudizio di separazione e si rivale sull’obbligato 
B) Rigetta l’istanza con decreto non impugnabile (la norma nulla afferma circa la successiva autonoma riproponibilità dell’istanza) 

fonte:ipsoa - il quotidiano giuridico - di Amendolagine Vito - Avvocato in Bari

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