Quali gli effetti della conversione del sequestro conservativo in pignoramento?

venerdì 22 gennaio 2016

Il pignoramento derivante dalla conversione di sequestro conservativo (art. 686 cod. proc. civ.) non retroagisce,
quanto ai suoi effetti, al momento della concessione della misura cautelare. Da ciò consegue che il creditore intervenuto nella successiva esecuzione – sia questa promossa dalla stesso sequestrante o da altri – non può opporre gli effetti del pignoramento, di cui agli artt. 2913 e ss. cod. civ., agli atti pregiudizievoli in ordine ai beni del debitore, intervenuti tra la concessione del sequestro ed il pignoramento: in particolare, l’ipoteca iscritta sull’immobile dopo la trascrizione del sequestro conservativo è inopponibile unicamente al creditore sequestrante e non ai creditori intervenuti nell’esecuzione. Il principio, già enunciato in una risalente pronuncia ed ulteriormente ribadito in altre occasioni, è stato ora espressamente riaffermato con ordinanza 7 gennaio 2016, n. 54

fonte: ipsoa

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