Cartella nulla senza preventiva comunicazione

Mercoledì 9 novembre 2016

 La cartella di pagamento è nulla se al contribuente non è stata preventivamente notificata una comunicazione di irregolarità (il cosiddetto avviso bonario) nel caso in cui dal controllo automatizzato emerga una discrasìa con i dati dichiarati.
È quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria con la sentenza n. 711/2/2016. Un contribuente, a seguito di un controllo automatizzato, riceve una cartella di pagamento, con importi che traevano origine dal disconoscimento di un credito Iva maturato nell’anno precedente a cui si riferiva la cartella e riportato a nuovo nell’annualità successiva. La dichiarazione Iva, a causa di un errore nel sistema informatico, era stata, difatti, presentata “in bianco”. Il contribuente impugna la cartella di pagamento lamentando, tra gli altri motivi, la nullità della stessa, ai sensi dell’art. 6, comma 5, dello legge 212/00, per non avere ricevuto in via preventiva la comunicazione di irregolarità che gli avrebbe consentito di fornire chiarimenti o produrre documenti. La vicenda dopo il rigetto in primo grado, approda in appello e la CTR ne ribalta il verdetto. Secondo i giudici della commissione regionale, richiamando il consolidato indirizzo della Corte di Cassazione (sentenze 8154/2015 , 3153/2015 , 13343/2012 , 8342/2012 e 17396/2010), l’emissione della cartella di pagamento a seguito di un controllo automatizzato della dichiarazione – con le modalità previste dai citati articoli 36 bis (in materia di tributi diretti) e 54 bis (in materia di Iva) – non è sempre condizionata alla preventiva comunicazione al contribuente dell’esito del controllo. L’obbligo di comunicazione vige soltanto – come recita testualmente l’articolo 6, comma 5, legge 212/2000 – «qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione». Nessuna norma impone di comunicare la “regolarità” della dichiarazione. Nel caso oggetto del giudizio, avendo il contribuente lasciato in bianco la dichiarazione dei redditi da cui emergeva il credito iva riportato nell’annualità successiva, ovvero quella da cui è scaturita la cartella di pagamento, si era in presenza di un «errore sostanziale», che comportava l’obbligo per l’ufficio di notificare al contribuente una comunicazione di irregolarità, prima di procedere con l’iscrizione a ruolo. Dato che l’ufficio non ha provveduto a tale formalità, la cartella di pagamento è insanabilmente nulla.

FONTE:ILTUOTRIBUTARISTA

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