Mercoledì 25 maggio 2016
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7511 del 15 aprile 2016, ha stabilito senza dubbio alcuno che il contribuente, una volta decorso il termine per proporre ricorso, non può più impugnare l’atto di annullamento parziale del provvedimento impugnato, esprimendo peraltro alcune considerazioni in parziale controtendenza rispetto al precedente orientamento della sent. n. 14246 del 2015.