ANNULLARE CON UNA FACILE ISTANZA IL DEBITO CON EQUITALIA

Giovedì 26 maggio 2016 

 Se la cartella esattoriale o qualsiasi altro atto di Equitalia è illegittimo il contribuente può fare una semplice istanza e se non ottiene risposta entro 220 giorni il debito si annulla definitivamente.
E’ questo il principio sancito da una innovativa sentenza del Tribunale di Salerno n. 603/2016 che, ripercorrendo le stesse argomentazioni già espresse dalla Commissione tributaria di Milano, sez. 40, sentenza 23.06.2015, n. 5667, ha accolto il ricorso proposto da un contribuente avverso un atto di pignoramento di Equitalia nei suoi confronti. A detta del giudice campano, “fondata è l’eccezione in base alla quale l’efficacia dei ruoli posti a fondamento del pignoramento sarebbe sospesa ex lege avendo” – il ricorrente – “provveduto, con dichiarazione ex art.1 comma 538 l. 228/2012 notificata in data 11/02/2013, a far valere la prescrizione dei crediti per cui si procedeva senza ricevere alcuna risposta dall’agente della riscossione”. Nel caso di specie, il ricorrente, dopo aver ricevuto la notifica di un’intimazione di pagamento, aveva inviato ad Equitalia una dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 538, della legge n. 228/2012, con la quale eccepiva la prescrizione delle pretese. A seguito di ciò, il concessionario della riscossione, anziché arrestare la sua attività per verificare quanto dichiarato dal contribuente, aveva provveduto a notificare comunque l’atto di pignoramento dei crediti presso terzi. Ebbene, “a seguito della presentazione da parte del contribuente dell’istanza prevista dalla normativa sopra richiamata, l’Ente della riscossione non poteva procedere con le forme della riscossione esattoriale di cui all’art.72 bis D.P.R. n.602/73 (…) essendo tenuto a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore”.

FONTE:SALVIS JURIBUS

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