Venerdì 27 maggio 2016
Nuovo stop alla cartella esattoriale notificata via posta elettronica certificata (PEC), questa volta da parte della CTP di Napoli, che nell’ordinanza di sospensione n. 1817/2016 del 12 maggio,
ha espresso “ragionevoli perplessità” sulla validità della notifica, come già sollevata dalla CTP di Lecce con la sentenza n. 611/2015.
La pronuncia assume un certo rilievo, come fa notare Barbara Weisz nell’articolo comparso su Pmi/speciali, perché dal 1° giugno 2016, le imprese individuali e i professionisti iscritti in albi o elenchi, riceveranno la notifica degli atti di riscossione di Equitalia attraverso l’indirizzo di posta elettronica risultante dall’Indice nazionale INI-PEC, dando così attuazione a quanto stabilito dal D.lgs. 159/2015 che, all’articolo 14, prevede per Equitalia l’obbligo di notifica a mezzo PEC per imprese e professionisti, nonché per le persone fisiche che ne facciano richiesta.
Contro l’invio delle cartelle via PEC si è espressa anche l’Associazione Italiana Contribuenti, secondo cui la posta elettronica certificata:
non offre le garanzie tipiche della raccomandata tradizionale;
non contiene l’originale della cartella, ma solo una copia informatica priva di attestazione di conformità;
non garantisce la prova dell’effettivo ricevimento da parte del destinatario perchè l’attestazione di spedizione e di immissione della mail nella casella del destinatario è fornita solo da un sistema informatico automatizzato.
In ogni caso la PEC garantirebbe soltanto la disponibilità del documento nella casella del destinatario, a prescindere da ogni possibile verifica della effettiva apertura e lettura del messaggio. La semplice disponibilità di un documento non equivale alla sua presa visione.
FONTE:ILTUOTRIBUTARISTA.IT