Martedì 31 maggio 2016
Grava sull’esattore l’onere di provare la regolare notificazione delle cartelle di pagamento poste a base di un’iscrizione ipotecaria.
Tale onere deve essere assolto mediante la produzione in giudizio della “relata” di notificazione, ovvero dell’avviso di ricevimento “essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell’Amministrazione finanziaria o attestazioni dell’ufficio postale” (Cass. n. 23213 del 31/10/2014).
Questo è quanto ha stabilito la Cassazione nella sentenza n. 6887 del 08/04/2016.
In assenza di tali produzioni, Equitalia non assolve all’onere della prova, nè quest’ultima potrebbe avvalersi del disposto di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5. Questa disposizione, nello stabilire che “l’esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” non enuclea un’ipotesi di esenzione, oltre il quinquennio, dall’onere della prova a vantaggio del concessionario, limitandosi a stabilire che quest’ultimo conservi la prova documentale della cartella notificata a soli fini di esibizione al contribuente o all’amministrazione.
Ciò non toglie che, per le esigenze connaturate al contenzioso giurisdizionale, trovino pieno e continuativo vigore – se necessario, anche oltre i cinque anni – le disposizioni generali sul riparto e sul soddisfacimento dell’onere probatorio; con la conseguenza che il concessionario sarà comunque tenuto, indipendentemente dal suddetto obbligo di conservazione nel quinquennio, a fornire in giudizio la prova della notificazione della cartella. Una cosa è l’obbligo di conservazione a fini amministrativi, organizzativi ed ispettivi, tutt’altra è l’osservanza dell’art. 2697 c.c., non derogato dalla norma speciale.
Si tratta di soluzione armonica con quanto più volte affermato – in diversa materia, ma in analoga fattispecie legale di tenuta documentale obbligatoria – in ordine all’obbligo di conservazione decennale delle scritture contabili ex art. 2220 c.c.; obbligo non idoneo a sollevare l’imprenditore, successivamente al decorso dei dieci anni, dall’onere della prova posto a suo carico nel giudizio secondo le regole generali (Cass.26683/09; 1842/11; 19696/14 ed altre).
FONTE:ILTUO TRIBUTARISTA