Investimenti start up, il quadro RP

Martedì 24 maggio 2016

I soggetti passivi IRPEF che hanno effettuato investimenti in start-up innovative per l’ottenimento del beneficio previsto dalla normativa fiscale devono riportare i relativi dati nel quadro RP di Unico PF/2016
. Normativa - Il Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha introdotto alcuni incentivi fiscali per l’investimento in start-up innovative. Le modalità di attuazione di questa agevolazione sono individuate con Decreto del 30 gennaio 2014 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.

 Soggetti interessati - La detrazione opera a favore dei soggetti passivi IRPEF, in percentuale pari al 19% dei conferimenti rilevanti effettuati in una o più start-up, ed in ogni caso su un importo non superiore ad € 500.000 nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012. Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice l'importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il limite di cui al primo periodo si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società. Nel caso d’investimenti nelle start-up a vocazione sociale, nonché per gli investimenti in start-up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, secondo i codici ATECO 2007 la detrazione è aumentata al 25 per cento. 
 Eccedenza detrazione - Qualora la detrazione di cui sopra sia di ammontare superiore all'imposta lorda, la stessa può essere portata in detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare. 
 Inapplicabilità delle agevolazioni - Le agevolazioni di cui all'art. 4 non si applicano: 

 a) nel caso d’investimenti effettuati tramite organismi d’investimento collettivo del risparmio e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica; 

 b) nel caso d’investimenti in start-up innovative che si qualifichino come: 
 • imprese in difficoltà di cui alla definizione della comunicazione della Commissione Europea «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione d’imprese in difficoltà» (2004/C 244/02); 
 • imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell'acciaio; 

 c) alle start-up innovative e agli incubatori certificati, agli organismi d’investimento collettivo del risparmio, nonché alle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative; 

 d) nel caso d’investimento diretto, o indiretto per il tramite delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, ai soggetti che, alla data in cui l'investimento si intende effettuato ai sensi dell'art. 3 del D.M 30 gennaio 2014, possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start-up innovativa oggetto dell'investimento che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio della start-up innovativa superiore al 30 per cento; a questi fini si tiene conto anche delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari di tali soggetti individuati ai sensi dell'art. 230-bis, comma 3, c.c., ovvero da società controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numero 1), c.c. 

  Condizioni d’acceso al beneficio - 
Le agevolazioni spettano a condizione che gli investitori di cui all'art. 2, comma 1 del D.M 30 gennaio 2014 ricevano e conservino:
• una certificazione della start-up innovativa che attesti il rispetto del limite di cui all'art. 4, comma 8, relativamente al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l'investimento; 
 • copia del piano d’investimento della start-up innovativa, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della prevista attività della medesima start-up innovativa, sui relativi prodotti, nonché sull'andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti; 
 • per gli investimenti effettuati ai sensi dell'art. 4, comma 7, una certificazione rilasciata dalla start-up innovativa attestante l'oggetto della propria attività. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), nonché, nel caso d’investimenti per il tramite delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative, il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, lettera f) e l’entità dell'investimento agevolabile ai sensi del comma 2 dell'art. 2 è certificato, previa richiesta dell'investitore, a cura degli organismi d’investimento collettivo del risparmio o di tali altre società entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta in cui l'investimento si intende effettuato ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto. 
 Inserimento in Unico PF –
 Ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale è necessario provvedere alla compilazione del Quadro RP di Unico e precisamente è interessata la sezione VI “altre detrazioni”, rigo RP 80 “Detrazioni per investimenti in start-up”. In relazione agli importi da indicare precisamente: 
• in colonna 4 dello stesso rigo bisogna riportare: l’ammontare dell’investimento nella start-up; nella colonna non va indicato alcun importo nei casi di contribuente che partecipa a società in regime di trasparenza; 
 • in colonna 6 : l’ammontare detraibile che risulta applicando all’importo di colonna 4 la percentuale (19% o 25%). Nel caso in cui nella colonna 2 sia stato indicato il codice 4 o il codice 5 (detrazione attribuita da società “trasparente”) nella colonna 6 va indicato direttamente l’ammontare dell’importo detraibile ricevuto per trasparenza. 
 • In colonna 7: il totale della detrazione spettante. Se è stato compilato un solo rigo, detto importo sarà pari a quello indicato in colonna 6; se sono stati effettuati più investimenti, occorre compilare un rigo per ciascuno di essi, utilizzando più moduli. In tal caso è necessario riportare solo nella colonna 7 del primo modulo la somma degli importi indicati nelle colonne 6 di tutti i moduli compilati e indicare il numero modulo nell’apposito spazio in alto a destra. 
 Nel caso in cui si sia verificata la decadenza dal beneficio per il verificarsi di una delle condizioni indicate nell’articolo 6 del suddetto Decreto 30 gennaio 2014, il contribuente è tenuto a compilare il rigo RN40. 
FONTE:FISCALFOCUS

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