IL PRINCIPIO DELLA CASSAZIONE SULL'ASSEGNO DI DIVORZIO

“Ai sensi della L. n. 898 1970, art. 5, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari mura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto”.
Questo il principio sancito dalla Suprema Corte. Con la sentenza n. 18287 dell’11 luglio 2018 le Sezioni Unite, a fronte dei numerosi problemi interpretativi sorti in seguito allo storico revirement della Cassazione in materia, hanno definitivamente chiarito quali siano i criteri per l’attribuzione dell’assegno divorzile. La questione trae origine dal giudizio d’appello promosso dall’ex moglie, nei confronti del proprio ex marito, con riferimento al diniego del diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio in favore della stessa. In primo grado, il Tribunale, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva posto a carico dell’ex marito la somma di euro 4.000,00 mensili a titolo di assegno divorzile in favore della ex moglie. Tuttavia, La Corte di Appello di Bologna, con sentenza numero 1429/2017 depositata il 15.06.2017, aveva inteso riformare la sentenza di primo grado e, applicando l’orientamento giurisprudenziale cristallizzato nella sentenza n. 11504/2017 della Suprema Corte, statuiva che il fondamento dell’attribuzione dell’assegno divorzile è la mancanza di autosufficienza economica dell’avente diritto. Ritenendo escluso che l’appellante fosse in tale condizione in quanto titolare e percettrice di uno stipendio superiore alla media oltre che di un patrimonio mobiliare e immobiliare cospicuo, la condannava pertanto alla ripetizione di quanto indebitamente ricevuto. Avverso tale pronuncia l’ex moglie proponeva ricorso per cassazione con richiesta, accolta, di remissione del medesimo ricorso alle Sezioni Unite. In particolare, con il primo motivo di ricorso, la ricorrente eccepiva la violazione dell’articolo 5 della Legge numero 898 del 1970 c. d. Legge sul divorzio, mentre con il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 2033 c.c. con riferimento alla condanna alla ripetizione di quanto indebitamente versato. La Suprema Corte ha in primo luogo precisato che il richiamo, contenuto nella sentenza numero 11504 del 2017, all’articolo 337 septies c. c., concernente il criterio di indipendenza economica ai fini del riconoscimento del diritto ad un contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti, non è condivisibile in quanto diverse sono le condizioni soggettive in cui vengono a trovarsi l’ex coniuge e il figlio maggiorenne non autosufficiente. Le suddette posizioni non sono comparabili tra loro in quanto il figlio maggiorenne ha il compito sociale di mettersi nelle condizioni di essere economicamente autosufficiente essendo l’obbligo di mantenimento definito temporalmente in funzione del raggiungimento del proprio obiettivo, mentre, il coniuge, il quale ha rinunciato, per scelta condivisa anche dall’altro, alla propria indipendenza economica o che abbia ridotto le proprie aspettative professionali causa l’impegno familiare assunto, può trovarsi, in virtù dell’applicazione del criterio di indipendenza economica, in una condizione di grave disparità irreversibile. Di fatto, “l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente perdura fino a quando non sia raggiunto un livello di indipendenza adeguato al percorso di studi e professionale seguito, mentre all’esito del divorzio per il coniuge che abbia le caratteristiche soggettive sopra delineate, la condizione deteriore in cui versa non ha alcuna possibilità di essere emendata, essendo fondata di una sperequazione reddituale rispetto sl livello economico – patrimoniale non più colmabile”. Ciò chiarito, le Sezioni Unite hanno precisato che all’assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa. Per il suo riconoscimento è dunque necessario l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell’art. 5 L. 898/1970 (così come modificata dalla L. 74/1987), che costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione. Sarà in tal senso necessario effettuare una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare; del contributo nella formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi; della durata del matrimonio; dell’età dell’avente diritto. In conclusione, statuito il presente principio di diritto con riferimento all’attribuzione dell’assegno divorzile, la Suprema Corte ha definitivamente accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, essendo la decisione impugnata fondata esclusivamente sul criterio dell’autosufficienza economica e non tenendo conto dell’eventuale incidenza degli indicatori concorrenti contenuti nella Legge numero 898 del 1970, articolo 5, comma 6, cassando la sentenza e rinviando, anche per le spese processuali, alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione. FONTE:GIURICIVILE

LE NOTIFICHE EX ART.140 C.P.C.

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