La sentenza n. 47/2017 della Corte Costituzionale ha stabilito che
la tassa automobilistica può essere applicata anche a veicoli sottoposti a “fermo fiscale” ai sensi dell’articolo 86 del d.P.R. n. 602/1973. Ma una critica osservazione rileva altresì che, di contro, il “fermo fiscale” costituisce provvedimento della pubblica amministrazione che determina la temporanea indisponibilità del veicolo e, pertanto, esclude l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica ai sensi dell’articolo 5, commi 32 e seguenti del d.l. n. 953/1982.
FONTE: RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO.IT