La firma del lavoratore della busta paga prova solo la consegna

Dalla busta paga cartacea a quella online, il cedolino dei dipendenti pubblici e privati può essere consegnato via e-mail o tramite il sito del datore di lavoro e deve essere consegnato dal datore di lavoro al lavoratore nel momento in cui effettua il pagamento della retribuzione.
La sottoscrizione della busta paga dimostra la sua regolare consegna al dipendente, mentre la prova dell'effettivo pagamento è totalmente a carico del datore di lavoro. Di recente anche la sentenza n. 25463/2017 della Corte di Cassazione ribadito in merito che: "è onere del datore di lavoro di consegnare ai propri dipendenti i prospetti contenenti tutti gli elementi della retribuzione e che, comunque, i detti prospetti, anche se eventualmente sottoscritti dal prestatore d'opera con la formula "per ricevuta", non sono sufficienti per ritenere delibato l'effettivo pagamento, potendo costituire prova solo dell'avvenuta consegna della busta paga e restando onerato il datore di lavoro, in caso di contestazione, della dimostrazione di tale evento. Ed invero, alla stregua degli arresti giurisprudenziali di questa Suprema Corte - dai quali non vi è ragione di discostarsi - non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti di paga, essendo sempre possibile l'accertamento della insussistenza del carattere di quietanza anche delle sottoscrizioni eventualmente apposte dal lavoratore sulle buste paga, pur se la sottoscrizione a seguito della risoluzione del rapporto, con accettazione senza riserve della liquidazione può assumere significato negoziale, in presenza di altre circostanze precise, concordanti ed obiettivamente concludenti, che dimostrino l'intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo, in base ad un adeguato accertamento da parte del giudice" (cfr. anche Cass. n. 6267/1998; Cass. n. 9588/2001; Cass. n. 10193/2002; Cass. n. 13150/2016). Mentre i dipendenti della Pubblica Amministrazione già da qualche anno riscuotono lo stipendio tramite cedolino elettronico, grazie al Servizio NoiPa possono accedere online al proprio cedolino comodamente da casa. Il processo di dematerializzazione permette anche ai dipendenti pubblici privi della casella di posta elettronica istituzionale o dislocati fuori sede, di prendere visione e stampare il proprio cedolino. attraverso il portale NoiPa, è possibile scaricare anche il modello 730 (e il C.U.D) e usufruire di altri utilissimi servizi. Per i dipendenti privati, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con prot. 37/0010151, all'istanza di interpello presentata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro "per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla problematica concernente la possibilità di assolvimento degli obblighi ex artt. 1 e 3, L. n. 4/1953, da parte di un datore di lavoro privato, oltre che mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, anche attraverso sito web, dotato di un'area riservata con accesso consentito al proprio personale mediante password individuale", ha così risposto: "Al fine di fornire la soluzione al quesito proposto, appare utile richiamare le argomentazioni sostenute dal Ministero con interpello n. 1/2008 sul possibile assolvimento degli obblighi di cui agli artt. 1 e 3, L. n. 4/1953 mediante messaggio di posta elettronica certificata. La citata nota, infatti, stante l'obbligo del datore di lavoro di consegnare il prospetto paga contestualmente alla retribuzione, al fine di garantire la possibilità di controllo immediato da parte del lavoratore, non ha ravvisato preclusioni all'assolvimento dell'obbligo per mezzo di inoltro del prospetto stesso con posta elettronica certificata. (…) Mutuando la ratio sottesa alla normativa vigente nelle PP.AA., si è dunque ritenuto corretto l'assolvimento dell'obbligo in esame da parte dell'azienda del settore privato anche mediante l'utilizzo del servizio di posta elettronica certificata, nel rispetto delle regole in materia di protezione dei dati personali (…) l'art. 1 della L. n. 4/1953 fa riferimento ad un obbligo di "consegnare" il prospetto paga senza alcun richiamo alla necessità che sia consegnata in forma cartacea, con la conseguenza che non si ravvisa uno specifico divieto di trasmettere al lavoratore il documento per posta elettronica anche non certificata (…) Ciò premesso, si ritiene che l'assolvimento degli obblighi di cui agli artt. 1 e 3, L. n. 4/1953 da parte del datore di lavoro privato possa essere effettuato anche mediante la collocazione dei prospetti di paga su sito web dotato di un'area riservata con accesso consentito al solo lavoratore interessato, mediante utilizzabilità di una postazione internet dotata di stampante e l'assegnazione di apposita password o codice segreto personale". FONTE: STUDIOCATALDI

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