NULLITA' DELL'AVVISO PRIVO DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

La Commissione Tributaria Provinciale di Teramo, sez. 1, nella sentenza n. 388 del 29 novembre 2017, ha stabilito che la mancanza di conformità tra la copia analogica del provvedimento e l'originale informatico di cui esso rappresentava una riproduzione non permette
di verificare la conformità dell'atto cartaceo con quello digitale, con conseguente nullità dell'atto notificato. Il ricorrente eccepiva in via pregiudiziale l'inesistenza dell'atto per violazione dell'art. 23 dlgs 82/05. Sosteneva in particolare che nella copia del contribuente non vi fosse alcuna attestazione di conformità tra la copia analogica del provvedimento e l'originale informatico di cui esso rappresentava una riproduzione. L'ufficio replicava alla mancanza di attestazione di conformità dell'atto notificalo insistendo sulla correttezza del suo operato, avvenuto nel rispetto del disposto dell'articolo 23 del Dlgs 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale). La Commissione in merito così si esprime:"Orbene, l'art. 23 al co, I del codice dell'amministrazione digitale copie analogiche di documenti informatici prevede che in caso di esigenza di disporre di una copia "cartacea" ai fini della notifica dell'atto tributario "le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato". In assenza dell'attestazione del pubblico ufficiale, viene in rilievo il comma 2 dell'art. 23, secondo cui "le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro "conformità non è espressamente disconosciutà"". Da ciò ne deriva che se nella copia dell'atto notificata manca l'attestazione di conformità dell'atto non vi è certezza che la copia notificata sia uguale rispetto all'atto originale informatico determinando la nullità per mancanza dei requisiti fondamentali previsti dalle norme considerato che è solo sulla copia che il destinatario fa affidamento e su cui deve difendersi e fondare anche al sua difesa. FONTE:DIRITTO ITALIANO

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