Annullato un avviso di accertamento per invalidità della firma dalla CTP di Caltanissetta

Mercoledì 22 marzo 2017
 L’incarico di Capo Team Gestione e Controlli, senza lo specifico incarico alla delega di firma, non consente al funzionario la sottoscrizione dell’avviso di accertamento,
che per questo motivo risulta essere nullo. Lo ha precisato la Ctp di Caltanissetta con la sentenza n. 6/02/17 del 02 marzo 2017 nel ricorso presentato dal dott. Marco Nastasi. Ai sensi del 1° comma dell’art. 42, gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Dalla documentazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate emerge che, con atto datato 7 febbraio 2014, il Direttore Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Caltanissetta rinnovò al sig. Luigi Salvatore Gangi l’incarico di Capo Team Gestione e Controllo Atti 1 – UT Caltanissetta- DP Caltanissetta presso l’ufficio territoriale nisseno. Stando, almeno, alla documentazione in atti, non risulta però che al conferimento di quell’incarico conseguisse, ipso iure, la delega di firma. Ed è appena il caso di evidenziare che in altre controversie portate al vaglio di questa Commissione (si confronti, per esempio, quella iscritta al n. 161/2015, decisa con la sentenza n. 667/1/2016 del 23-25 maggio 2016) l’analoga eccezione è stata rigettata sul rilievo che l’Agenzia delle Entrale aveva prodotto l’atto con cui il Direttore Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Caltanissetta aveva specificamente delegato un “Capo Ufficio Controlli” alla firma, fra l’altro, degli avvisi di accertamento sino a 300mila euro. Rebus sic stantibus deve quindi concludersi che non v’è prova che il sig. Luigi Salvatore Gangi, firmatario dell’atto qui impugnato, avesse titolo alla sottoscrizione di quello stesso atto.

 FONTE:ILTUOTRIBUTARISTA

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