Litisconsorzio necessario originario: nullità assoluta

Giovedì 23 marzo 2017
Il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992,
(salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio. (Sez. U, n. 14815 del 2008; conformi Cass. n. 11459 del 2009; Cass. n. 13073 del 2012; Cass. n. 1047 del 2013, n. 1047; Cass. n. 27337 del 2014; Cass. 21340 del 2015; Cass. n. 15566 del 2016). Secondo l’orientamento della Cassazione, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, e dei soci delle stesse, nonché della conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; Quando la controversia, come nel caro esaminato dalla Corte, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Sez. U, n. 14815 del 2008; conformi Cass. n. 11459 del 2009; Cass. n. 13073 del 2012; Cass. n. 1047 del 2013, n. 1047; Cass. n. 27337 del 2014; Cass. 21340 del 2015; Cass. n. 15566 del 2016). L’Agenzia aveva proceduto a notificare un accertamento ad una società di persone, nonché ai due soci. Contro l’accertamento i due soci proposero ricorso, successivamente riuniti dalla CTP di Firenze e unitariamente decisi. La decisione di primo grado venne impugnata da un solo socio e l’appello deciso nei soli confronti di questi. L’altro socio e la società, anche quest’ultima coinvolta nel giudizio di primo grado, attesa la contestuale presenza di tutti i soci nella loro qualità, non hanno partecipato al giudizio d’appello, e il rapporto processuale si è sviluppato, da tale fase, in violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992. Per la Cassazione con la sentenza n. 5187/2017, cassata la sentenza, la causa va rinviata alla Commissione Tributaria Regionale di Firenze in diversa composizione, per la celebrazione del giudizio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. 

FONTE:ILTUOTRIBUTARISTA

.