Martedì 28 marzo 2017
Qualora la trasmissione via PEC della cartella di pagamento contenga il solo allegato in formato .pdf, questo non è valido
e di conseguenza l’intera cartella di pagamento allegata alla PEC è illegittima.
La cartella di pagamento deve essere, infatti, prodotta da un documento informatico allegato alla PEC sottoscritto digitalmente ed avere un’estensione .p7m(L’estensione .p7m identifica documenti elettronici sui quali è stata apposta una Firma Digitale. Il file firmato assumerà l’estensione .p7m che si sommerà all’estensione del file originario).
Queste le precisazioni di Francesco Pizzuto nell’articolo di ecnews del 20 settembre 2016.
Il comma 2 all’articolo 26 D.P.R. 602/1973 prescrive: “Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo“.
L’articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 82/2005 definisce come “documento informatico ….., la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alla regole di cui all’articolo 71 … ”.
Il successivo comma 1-bis prevede inoltre che “L’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio … fermo restando quanto disposto dal comma 2”.
Il comma 2, dando piena sostanza legale al cartaceo contenuto nel documento informatico con la identificazione anche del sottoscrittore, prevede che: “Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71, che garantiscano l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell’articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall’articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile”.
FONTE:IL TUOTRIBUTARISTA