Notifica della cartella Equitalia in caso di assenza del contribuente

Mercoledì 29 marzo 2017

Equitalia e assenza relativa del contribuente presso la residenza: quando alla porta non apre nessuno e il postino vuole consegnare la raccomandata a.r. con la cartella di pagamento bisogna rispettare un particolare procedimento.
Se, mentre non sei a casa o comunque non vuoi aprire la porta, passa il postino per consegnarti una cartella di pagamento di Equitalia hai sempre la possibilità di recuperare l’atto in un secondo momento recandoti presso il Comune e, peraltro, hai anche maggiori possibilità di vincere un eventuale ricorso per difetto di notifica. Difatti, in questi casi, in un eventuale contenzioso, Equitalia deve fornire la prova del rispetto di un particolare procedimento di notifica – di cui a breve parleremo – attraverso il deposito di alcuni documenti: documenti che, se assenti, smarriti o non correttamente compilati, consentono al contribuente di vincere la causa contro Equitalia. Ma procediamo con ordine. Quando bussa il messo notificatore o il postino per consegnare al contribuente una cartella di pagamento e questi, in quel momento, è temporaneamente assente da casa, si applica la regola generale prevista dal codice di procedura civile in materia di notifiche di atti giudiziari; in particolare, l’ufficiale giudiziario (in questo caso il messo notificatore o il postino) svolge tre attività: deposita la cartella da notificare presso un ufficio del Comune di residenza del destinatario; immette nella sua cassetta della posta un avviso con cui gli comunica il suddetto tentativo di notifica non andato a buon fine; tale avviso deve essere contenuto in busta chiusa e sigillata; invia al contribuente una raccomandata a/r (cosiddetta CAN, comunicazione di avvenuta notifica) in cui gli comunica di poter recuperare l’originale della cartella entro i successivi 30 giorni presso la Casa Comunale. Al 31° giorno si verifica quella che si definisce “compiuta giacenza”: l’atto si considera correttamente notificato anche se mai ritirato. Se il contribuente non viene a conoscenza della cartella di pagamento perché il procedimento suddetto non è stato correttamente eseguito, ha la possibilità di opporsi ai successivi atti di Equitalia come nel caso di un pignoramento. A tal fine Equitalia dovrà dimostrare la correttezza della notifica eseguita secondo le forme appena descritte per il caso di irreperibilità momentanea del contribuente (in gergo tecnico si dice “irreperibilità relativa” che si distingue dalla “irreperibilità assoluta” che, invece, si verifica quando il destinatario dell’atto non abita più laddove il postino si è recato). Per dimostrarlo, non basterà presentare in giudizio solo la cartella di Equitalia con il timbro di compiuta giacenza, ma dovrà anche produrre la copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa (Can), regolarmente firmata dal contribuente. Se la Can non viene prodotta perché mai inviata o smarrita, o se essa è priva della firma del destinatario bisognerà ritenere che il contribuente non sia stato effettivamente informato della cartella di pagamento. In questi casi, perciò, Equitalia non può procedere al pignoramento, all’iscrizione di ipoteca, al fermo auto o a qualsiasi altro mezzo di coercizione per ottenere il pagamento in quanto tutto il procedimento di notifica si considera nullo. Lo ha chiarito la Commissione Tributaria di Roma con una recente sentenza [CTR Roma, sent. n. 4148/16].

 FONTE:LALEGGEPERTUTTI

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