IRAP professionisti: ribadito il criterio dimensionale sui dipendenti.

Lunedì 27 marzo 2017 

 L’argomento di rilievo odierno finisce casualmente per coincidere, sotto altro aspetto, con quello segnalato ieri.
La Sesta Sezione della Corte di Cassazione infatti nell’ordinanza depositata ieri 7 settembre 2016, n. 17743, chiarisce che sinteticamente ma efficacemente i requisiti affinché il professionista non sia assoggettabile ad IRAP. In primo luogo non è soggetto al tributo chi non sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse. Se questa modalità di svolgimento dell’attività non ricorre ma invece il professionista è organizzato in proprio occorrerà aver riguardo: Ai beni strumentali che non devono essere eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione. Vale pertanto quanto detto ieri in merito al fatto che per talune attività occorrono beni non di scarsa rilevanza non configurandosi comunque, in presenza di importi anche rilevanti, il requisito dell’autonoma organizzazione. Al personale che non deve eccedere il numero di un dipendente con mansioni d’ordine o di segreteria (si veda al riguardo Cass. SS.UU. n. 9451/2016). Viene pertanto respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate che aveva inteso valorizzare ai fini impositivi la presenza di un dipendente con mansioni di segreteria tra i costi del professionista in questione.

 FONTE:ILTRIBUTO

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