Voluntary disclosure: nuovi chiarimenti dal Fisco

Con la Circolare 27/E del 16.07.2015, l’Amministrazione Finanziaria, dopo le prime indicazioni contenute nella Circolare n. 10/E dello scorso marzo, fornisce ulteriori precisazioni per l’applicazione delle misure introdotte dalla Legge n. 186/2014 in materia di emersione e rientro di capitali illecitamente detenuti all’estero.

 Un importante chiarimento fornito nel citato documenti di prassi, riguarda i soggetti delegati. I delegati che non risultano essere i titolari effettivi delle attività presenti sui rapporti sono tenuti alla Disclosure, ma non può essere loro attribuito alcun reddito connesso alle stesse. 
Non devono, invece, compilare il quadro RW del modello Unico gli amministratori di società di capitali che hanno il potere di firma sui conti correnti della società in uno Stato estero, riportati nelle scritture contabili, e che hanno la possibilità di movimentare capitali, pur non essendo beneficiari dei relativi redditi.
 Nel documento di prassi in questione, l’Amministrazione Finanziaria fornisce chiarimenti sulla procedura di Voluntary disclosure. Sempre per ciò che riguarda i soggetti delegati, viene chiarito che la sanzione per le violazioni degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale verrà irrogata tenendo conto della presunzione di ripartizione di cui all’articolo 5-quinquies, comma 9, del Decreto Legge, e sarà determinata prendendo a base la quota parte del valore delle attività estere oggetto di emersione di competenza di ciascuna persona che ne aveva la disponibilità alla fine di ciascun periodo d’imposta.
La sanzione, per tali contribuenti, sarà irrogata nella misura del minimo edittale e saranno operate le riduzioni previste dalla legge. Trattandosi di presunzione legale relativa, il contribuente in sede di collaborazione volontaria potrà fornire la prova contraria e far valere modalità di ripartizione differenti tramite idonea documentazione Oltre ai già citati chiarimenti riguardanti i soggetti delegati, assume rilievo la possibilità di far confluire nella procedura di Voluntary disclosure anche le violazioni relativa all’IVIE e all’IVAFE. 
Afferma l’Agenzia delle Entrate che benché il tenore letterale della norma, sembra circoscrivere l’ambito oggettivo della procedura alle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero in violazione degli obblighi di dichiarazione in materia di monitoraggio fiscale, nonché alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive, all’imposta regionale sulle attività produttive e a quella sul valore aggiunto, non menzionando in maniera esplicita l’IVAFE e l’IVIE, una lettura logico sistematica delle disposizioni in materia di procedura di collaborazione volontaria porta a ritenere che i benefici previsti dalla stessa possano essere riconosciuti anche con riguardo a tali imposte. 
Nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria è possibile far emergere anche attività conservate nelle cassette di sicurezza. Per i contribuenti che, ad esempio, hanno presentato la dichiarazione per il 2009, non rileva ai fini della procedura di collaborazione volontaria nazionale il denaro contenuto in una cassetta di sicurezza che non sia mai stata aperta dopo il 31 dicembre di quell’anno. Invece, nell’ipotesi in cui il denaro fosse già stato detenuto in un Paese black list in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, in un periodo d’imposta per il quale non era decaduta la contestazione delle violazioni, questo dovrà essere indicato nella relazione di accompagnamento della procedura di collaborazione volontaria internazionale. Viene inoltre confermato che il raddoppio dei termini non opera per le attività detenute in Svizzera, (in Liechtenstein o nel Principato di Monaco) se il contribuente fa emergere le attività detenute in detto Stato ed i redditi a queste connesse nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, ma esclusivamente a patto che si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: 
a) le attività detenute in Svizzera ed oggetto di emersione sono già state trasferite o saranno trasferite prima del perfezionamento della procedura, in Italia o in un Paese facente parte dell’Unione Europea o delle Spazio Economico Europeo; 
 b) le attività rimangono in Svizzera o sono state o verranno trasferite in uno Stato diverso da quelli indicati al precedente punto ed il contribuente rilascia il cd. waiver oppure effettua il cosiddetto “rimpatrio giuridico” in Italia; 
c) le attività oggetto di emersione non sono più nella disponibilità del contribuente, che fornisce adeguata documentazione atta a verificare l’effettivo azzeramento delle attività finanziarie precedentemente detenute.

FONTE: FISCAL FOCUS .IT

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