Con la Risoluzione 65/E del 16.07.2015, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che data la
parificazione degli effetti dell'accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita ai
provvedimenti giudiziali di separazione e di divorzio, deve ritenersi applicabile anche a detto accordo
l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, disposta dall'articolo 19 della Legge n.
74 del 1987, sempreché dal testo dell'accordo medesimo, la cui regolarità è stata vagliata dal
Procuratore della Repubblica, emerga che le disposizioni patrimoniali, contenute nello stesso, siano
funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Nel documento di prassi in questione è stato chiesto all’Amministrazione
Finanziaria l’applicabilità dell'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da
ogni altra tassa, disposta dall'articolo 19 della Legge n. 74 del 1987,
dell'accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita, e
dell’eventuali disposizioni patrimoniali in esso contenute.
A parere dell’istante, tale interpretazione è giustificata dall’orientamento
espresso dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione volto a
garantire l'esenzione di qualsiasi operazione immobiliare che, trovando causa
(in senso tecnico-giuridico), o comunque 'origine', nella necessità di
riorganizzare l'assetto patrimoniale familiare a seguito di separazione o
divorzio, si sottrae alla tradizionale area di applicazione del concetto di
'onerosità'.
A parere dell’Amministrazione Finanziaria, l’accordo di negoziazione assistita
produce, i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziari che concludono i
procedimenti di separazione e divorzio; infatti, in base a detti accordi, se
ritenuti regolari dal Procuratore della Repubblica, possono essere effettuate le
dovute annotazioni negli atti dello stato civile riguardanti i coniugi.
Data la parificazione degli effetti dell'accordo concluso a seguito di
convenzione di negoziazione assistita ai provvedimenti giudiziali di
separazione e di divorzio, deve ritenersi applicabile anche a detto accordo
l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, disposta
dall'articolo 19 della Legge n. 74 del 1987, sempreché dal testo dell'accordo
medesimo, la cui regolarità è stata vagliata dal Procuratore della Repubblica,
emerga che le disposizioni patrimoniali, contenute nello stesso, siano
funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Detta interpretazione è coerente con le considerazioni espresse, in sede
referente, dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati (resoconto
della seduta del 27 ottobre 2014) che, in sede di esame delle misure introdotte
con il Decreto Legge n. 132 del 2014, ha precisato che l'agevolazione fiscale di
cui all'articolo 19 delle Legge 6 marzo 1987, n. 74 "...trova applicazione anche
per il nuovo procedimento, essendo questo una parte del procedimento di
separazione e divorzio al quale il regime di favore viene applicato".
FONTE: FISCAL FOCUS .IT