Il fondo patrimoniale, disciplinato dagli artt. 167 e 171 C.C., è costituito da un patrimonio destinato al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi della famiglia. La caratteristica essenziale del fondo patrimoniale è l' imposizione convenzionale, da parte di uno o di entrambi i coniugi, ovvero da parte di un terzo, di un vincolo di destinazione, in forza del quale determinati beni (ed i loro frutti) non possono essere utilizzati da parte dei coniugi se non per far fronte ai bisogni della famiglia.
L'art. 167 C.C., nel regolare i modi in cui può essere costituito il fondo patrimoniale, distingue essenzialmente due casi:
• la costituzione avvenuta ad istanza di uno o di entrambi i coniugi e
• quella in cui il fondo venga costituito da un terzo.
Essa deve essere sempre compiuta mediante atto pubblico , ad eccezione dell'ipotesi di costituzione operata dal terzo per testamento. Infatti, nel caso di costituzione da parte del terzo occorre distinguere tra la costituzione per testamento e quella per atto tra vivi, ove quest'ultima si perfeziona con l'accettazione da parte di entrambi i coniugi. Nel primo caso, invece, bisogna distinguere due ipotesi: l' istituzione ereditaria e il legato . Sarà necessaria, inoltre, l' accettazione di entrambi i coniugi, anche quando il chiamato all'eredità fosse uno solo di essi. È bene precisare che l'esecuzione forzata sui beni del fondo e sui loro frutti non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Pertanto, il vincolo di impignorabilità discende da uno stato soggettivo del creditore consistente nell' ignoranza dell'estraneità dei debiti contratti rispetto agli interessi della famiglia. Sarà onere di chi vuol far valere l'impignorabilità dei beni dover dimostrare da un lato che i debiti per cui si procede in esecuzione erano stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia e, dall'altro lato, che i creditori procedenti erano a conoscenza di tali fatti. Riguardo la possibilità per i creditori di iscrivere ipoteca sui beni del fondo, occorre precisare che ai sensi del combinato disposto degli artt. 169 e 170 C.C., i beni costituiti nel fondo patrimoniale, non potendo essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari, possono costituire oggetto di iscrizione di ipoteca ad opera di terzi solo nei limiti in cui sono suscettibili di esecuzione forzata e, quindi, solo in relazione all 'inadempimento di obbligazioni assunte nell'interesse della famiglia. Per verificare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria da parte dell'ente competente su beni costituiti in fondo patrimoniale per debito erariale è necessario verificare che vi sia una oggettiva destinazione dei debiti assunti alle esigenze familiari. Il criterio identificativo va ricercato non nella natura dell'obbligazione, ma nella relazione esistente fra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia. Possono perciò certamente considerarsi obbligazioni tributarie contratte per le necessità della famiglia l'I.C.I. o la TARSU ma, al contrario, possono considerarsi estranee ai suoi bisogni l'IVA o le imposte su redditi di impresa o lavoro autonomo. La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Articolo Tratto da Ratio Mattino - Centro Studio Castelli