Il super ammortamento per i beni delle imprese in affitto

Mercoledì 8 giugno 2016


Le imprese affittate o condotte in usufrutto possono godere del maxi ammortamento dei beni nuovi al 140%?
Il punto dopo la Circolare 23/E 2016 dell'Agenzia La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) all'art.1 commi 91-94; 97 ha introdotto per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni la possibilità di godere del cd. super ammortamento o maxi ammortamento, quando effettuano investimenti in beni strumentali nuovi.
Dopo i punti focali dell'agevolazione, vediamo come comportarsi nel caso di affitto o usufrutto d'azienda. Il super ammortamento Riepilogando per sommi capi l'agevolazione 
  1.  i requsiti sono: 
  •  beni strumentali beni nuovi acquistati o presi in leasing tra il 15 ottobre 2015 ed il 31 dicembre 2016.
  1.  il beneficio: consiste nella possibilità di determinare le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria (leasing) maggiorando il costo del 40%. consiste in una deduzione extra contabile non riguarda l'IRAP Il super ammortamento nel caso di affitto o usufrutto d'azienda 
 Nel caso in cui si soddisfino i requisiti citati sopra, ma l'azienda sia condotta in affitto o in usufrutto, occorre per prima cosa distinguere tra le due seguenti ipotesi:
 1. E' stata redatta una deroga convenzionale alle disposizione espresse nel Codice Civile all'art. 2561 che prevedono l' obbligo di conservazione dell’efficienza dei beni; 
 2. Non sia stato derogato l'art. 2561 del Codice Civile. 
 Il criterio generale infatti è che la detrazione spetti a colui che calcola e deduce gli ammortamenti, pertanto come chiarito anche dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 23/E del 26 maggio 2016: 
  •  nel primo caso è l'affittuario o l'usufruttuario che usufruisce della maggiorazione dei costi, in quanto è lui che calcola e deduce gli ammortamenti ai sensi dell’articolo 102, comma 8, del TUIR. 
  • nel secondo caso, è il concedente che usufruisce della maggiorazione in quanto, in deroga all’articolo 2561 del Codice Civile, è lui che continua a calcolare gli ammortamenti ex art. 102 comma 8 TUIR. 

FONTE: www.fiscoetasse.com

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