Mercoledì 8 giugno 2016
Le imprese affittate o condotte in usufrutto possono godere del maxi ammortamento dei beni nuovi al 140%?
Il punto dopo la Circolare 23/E 2016 dell'Agenzia
La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) all'art.1 commi 91-94; 97 ha introdotto per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni la possibilità di godere del cd. super ammortamento o maxi ammortamento, quando effettuano investimenti in beni strumentali nuovi.
Dopo i punti focali dell'agevolazione, vediamo come comportarsi nel caso di affitto o usufrutto d'azienda.
Il super ammortamento
Riepilogando per sommi capi l'agevolazione
- i requsiti sono:
- beni strumentali beni nuovi acquistati o presi in leasing tra il 15 ottobre 2015 ed il 31 dicembre 2016.
- il beneficio: consiste nella possibilità di determinare le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria (leasing) maggiorando il costo del 40%. consiste in una deduzione extra contabile non riguarda l'IRAP Il super ammortamento nel caso di affitto o usufrutto d'azienda
1. E' stata redatta una deroga convenzionale alle disposizione espresse nel Codice Civile all'art. 2561 che prevedono l' obbligo di conservazione dell’efficienza dei beni;
2. Non sia stato derogato l'art. 2561 del Codice Civile.
Il criterio generale infatti è che la detrazione spetti a colui che calcola e deduce gli ammortamenti, pertanto come chiarito anche dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 23/E del 26 maggio 2016:
- nel primo caso è l'affittuario o l'usufruttuario che usufruisce della maggiorazione dei costi, in quanto è lui che calcola e deduce gli ammortamenti ai sensi dell’articolo 102, comma 8, del TUIR.
- nel secondo caso, è il concedente che usufruisce della maggiorazione in quanto, in deroga all’articolo 2561 del Codice Civile, è lui che continua a calcolare gli ammortamenti ex art. 102 comma 8 TUIR.
FONTE: www.fiscoetasse.com