Unico: ravvedimento omessi versamenti

Ieri 16 luglio è scaduto il termine per il versamento delle imposte (con maggiorazione dello 0,40%) derivanti da Unico per i contribuenti non interessati dalla proroga prevista dal DPCM 9.6.2015 (privati, soggetti ai parametri, ecc.). In relazione ai versamenti tardivi di tributi (saldi, acconti, versamenti periodici, ecc.) è prevista l'irrogazione di una sanzione del 30% sugli importi versati in ritardo.

 Qualora le imposte in scadenza il 16 luglio non siano state versate è possibile effettuare il pagamento ricorrendo al ravvedimento operoso fruendo anche delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015. Confermando il Comunicato MEF 9.6.2015, n. 121, il DPCM 9.6.2015, pubblicato sulla G.U. 12.6.2015, n. 134, ha disposto la proroga del termine di versamento delle imposte risultanti dal mod. UNICO 2015 (compresa l’IVA derivante dalla dichiarazione unificata) e dal mod. IRAP 2015 il cui termine “ordinario” è fissato al 16.6.2015 (16.7 con la maggiorazione dello 0,40%).
I termini di versamento sono differenziati a seconda che il contribuente sia o meno interessato dalla proroga come di seguito evidenziato.
 Il versamento delle imposte derivanti dal mod. UNICO/IRAP 2015 va effettuato:

  •  entro il 6.7.2015 senza alcuna maggiorazione; 
  •  dal 7.7 al 20.8.2015 con la maggiorazione dello 0,40%; 
da parte di:

  •  persone fisiche (imprenditori o lavoratori autonomi) che esercitano un’attività per la quale è stato elaborato lo studio di settore; 
  •  contribuenti minimi ex art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011; 
  •  contribuenti forfettari ex Legge di Stabilità 2015; soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, sas, snc, srl, spa): 
A) esercenti un’attività per la quale è stato elaborato lo studio di settore, anche se esclusi dall’applicazione dello stesso per cause diverse dal conseguimento di ricavi/compensi superiori a € 5.164.569.


- La proroga, quindi, opera a prescindere dell’effettiva applicazione dello studio di settore e pertanto riguarda anche i soggetti interessati da una causa di esclusione o di inapplicabilità, ferma restando l’esclusione dalla proroga per coloro che hanno conseguito ricavi/compensi superiori a € 5.164.569.

Non possono fruire della proroga neppure i soggetti che, avendo ricavi/compensi 2014 superiori a € 5.164.569 ma non a € 7.500.000, non applicano gli studi di settore ma sono comunque tenuti a compilare i relativi modelli;

  •  tenuti, in base al termine ordinario, ad effettuare il versamento entro il 16.6.2015. 
-  Le società che approvano il bilancio nel mese di giugno usufruendo del maggiore termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio non possono beneficiare della proroga e devono effettuare i versamenti entro il 16.7 (20.8 con la maggiorazione dello 0,40%);
-  soggetti titolari di redditi di partecipazione in società che possono fruire della proroga, ossia:

  • collaboratori di imprese familiari; 
  • soci di società di persone/associazioni professionali/società di capitali trasparenti. 
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 16.7.2007, n. 173/E, la proroga interessa anche i soci di srl “non trasparenti” (soggette agli studi di settore), iscritti alla Gestione IVS, con esclusivo riferimento ai contributi previdenziali. Per tali soggetti, l’IRPEF e relative addizionali, ecc., vanno invece versate entro i termini ordinari (16.6 – 16.7 + 0,40%). 

Soggetti non interessati dalla proroga 

Non possono beneficiare della proroga i soggetti non interessati dagli studi di settore, quali:

  •  le persone fisiche “private”; 
  • i soggetti tenuti all’applicazione dei parametri; 
  • gli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario; 
  •  i soggetti che hanno conseguito ricavi / compensi di ammontare superiore a € 5.164.569;
 i cui termini per effettuare il versamento delle imposte derivanti dal mod. UNICO/IRAP 2015 rimangono fissati al 16.6.2015 ovvero il 16.7.2015 con la maggiorazione dello 0,40%. 

Omesso versamento del 16 luglio 
Il contribuente che ha omesso il pagamento delle imposte entro il termine del 16 luglio può ora regolarizzare la propria posizione fruendo del ravvedimento operoso, modificato dalla Finanziaria 2015, come di seguito riepilogato. 

Tipologia              Art. 13,    Soglia temporale          Riduzione          Sanzione ridotta 
ravvedimento     comma 1  per il ravvedimento 

Breve               lett. a)         Entro 30 giorni.                 1/10                      3%
Intermedio        lett. a bis)    Entro 90 giorni.                  1/9                       3,33%
Lungo              lett. b)        Entro la dichiarazione .         1/8                       3,75% 
                                        dell’anno in cui è commessa la violazione
Ultrannuale       lett. b bis)    Entro la dichiarazione           1/7                       4,29%
                                        dell’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
 Lunghissimo   lett. b ter)     Entro il termine                   1/6                        5%
                               di accertamento.


Resta ferma la possibilità di sanare l’irregolare versamento entro 14 giorni dalla scadenza applicando la sanzione ridotta dello 0,2% per ogni giorno di ritardo. Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza trova applicazione la sanzione del 3% (1/10 del 30%) di cui alla sopra citata lett. a). 
Si rammenta infine, che in sede di regolarizzazione, oltre al versamento dell’importo dovuto e della sanzione, vanno corrisposti anche gli interessi, calcolati a giorni, nella misura dello 0,5% dal 2015 (1% nel 2014). 

 FONTE: FISCAL FOCUS.IT

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