sabato 6 febbraio 2016

IL FATTO
Il caso trae origine da un avviso di liquidazione d’imposta con cui l’Agenzia delle Entrate accertava che alcuni contribuenti avevano indebitamente usufruito delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa in quanto avevano portato in detrazione il credito di imposta usufruito per l’acquisto di un secondo immobile, successivo all’acquisto della prima casa, per compensare quanto dovuto all’erario in conseguenza di un terzo successivo acquisto di altro immobile, dopo aver rivenduto il secondo, sempre da destinare a propria abitazione. Pertanto procedeva alla revoca delle agevolazioni illegittimamente godute applicando interessi e sanzioni.
Avverso l’avviso di recupero d’imposta i contribuenti proponevano ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale che lo accoglieva.
I giudici di secondo grado respingevano l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e ritenevano che il legislatore non aveva posto alcuna limitazione alla possibilità di successive rivendite ai fini delle agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa, consentendo all’acquirente di neutralizzare l’imposta assolta nella precedente operazione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, censurando la decisione della CTR per avere ritenuto legittimo usufruire delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa portando in detrazione il credito di imposta già usufruito per l’acquisto di un secondo immobile, successivo all’acquisto della prima casa, per compensare quanto dovuto all’erario in conseguenza di un terzo successivo acquisto di altro immobile, dopo aver rivenduto il secondo, sempre da destinare a propria abitazione. Così facendo, secondo l’Ufficio, il giudice ha ritenuto legittimo che un’imposta pagata fosse portata in detrazione più volte ed un medesimo credito di imposta potesse compensare più volte molteplici debiti d’imposta.
LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate. Al riguardo, in tema di perdita dell’agevolazione fiscale sul pagamento dell’imposta di registro per l’acquisto della prima casa, la Suprema Corte in caso di plurimi successivi atti di alienazione e acquisto infrannuali con effettivo trasferimento della residenza negli immobili dei singoli acquisti ha statuito: “In tema di agevolazioni tributarie per l’acquisto della prima casa, ai sensi del comma 4, ultimo periodo, della nota II bis dell’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il contribuente che, venduto l’immobile nei cinque anni dall’acquisto, abbia acquistato, entro un anno da tale alienazione, un altro immobile, procedendo poi alla sua vendita ed all’acquisto infrannuale di un ulteriore immobile, può mantenere l’agevolazione solo se fornisce la prova che l’acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione ad abitazione propria degli immobili acquisiti nelle singole transazioni in virtù del concreto trasferimento della residenza anagrafica nell’unità abitativa correlata” (Sez. 6 – 5, ordinanza n. 8847 del 30/04/2015).
Pertanto – chiariscono i giudici – il contribuente ben può godere del credito d’imposta vantato in forza del primo acquisto anche più volte, ovviamente fino a concorrenza dell’intera somma, qualora rivenda ed acquisti più volte nel rispetto delle condizioni previste dalla norma (immobile non di lusso ed acquisto infrannuale).
Nella fattispecie quindi legittimamente il contribuente poteva avvalersi del credito d’imposta, acquisito con il secondo acquisto, anche se tale credito si era formato non già con il pagamento della somma ma in virtù di utilizzo di altro credito d’imposta relativo al precedente acquisto. L’interpretazione del contribuente – prosegue la sentenza – era corretta e conforme allo spirito della norma che mira ad incentivare l’acquisto della prima casa, autorizzandolo ad avvalersi più volte sempre del medesimo credito d’imposta, anche qualora quest’ultimo per motivi personali sia indotto nel tempo a rivendere l’immobile acquistato per acquistarne altro più adatto alle mutate condizioni personali o familiari.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
In tema di agevolazioni tributarie per l’acquisto della prima casa, ai sensi del comma 4, ultimo periodo, della nota II bis dell’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il contribuente che, venduto l’immobile nei cinque anni dall’acquisto, abbia acquistato, entro un anno da tale alienazione, un altro immobile, procedendo poi alla sua vendita ed all’acquisto infrannuale di un ulteriore immobile, può mantenere l’agevolazione solo se fornisce la prova che l’acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione ad abitazione propria degli immobili acquisiti nelle singole transazioni in virtù del concreto trasferimento della residenza anagrafica nell’unità abitativa correlata.
fonte:lavorofisco