Martedì 9 febbraio 2016
Nel caso di controversia rientrante tra quelle per le quali, ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, d.lgs. 28/2010, la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda, se non è stato esperito il relativo procedimento,
La questione
Si pone pertanto la seguente questione: anche in tal caso (quindi nell’ipotesi in cui sia stato formulato un invito, rimasto provo di riscontro, a stipulare la convenzione di negoziazione assistita), trattandosi di controversia assoggettata a mediazione obbligatoria e non essendo stato esperito il relativo procedimento, va assegnato alle parti il termine per la presentazione della corrispondente istanza?
La soluzione del Giudice
La pronuncia in commento fornisce risposta positiva.
Ciò, in particolare, in tema di c.d. negoziazione assistita obbligatoria, richiamando il disposto di cui all’art. 3, comma 5 primo periodo del d.l. 132/2014, convertito nella legge 162/2014, il quale dispone che “restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione, comunque denominati”.
Alla luce di tale norma, osserva il Giudice, a prescindere dall’obbligatorietà della negoziazione assistita, in caso di controversia soggetta a mediazione obbligatoria ex lege, va esperita solo questa procedura.
Nella specie, osserva il Giudice, il previo invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita è stato inviato dal ricorrente al proprio debitore sull’erroneo presupposto che la pretesa, dato il quantum di € 20.000, fosse soggetta ex lege a tale procedura.
Come detto, invece, la controversia in questione rientra invece tra quelle per le quali, ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, d.lgs. 28/2010, la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda.
Pertanto, pur essendo stata esperita una negoziazione assistita (facoltativa), le parti non sono esonerate dall’esperimento della mediazione.
Del resto, osserva il Giudice, una simile sequenza non appare in astratto inutilmente dilatoria, a differenza di quella inversa (negoziazione esperita dopo il fallimento della mediazione) poiché “consente il passaggio ad una procedura stragiudiziale che presenta un valore aggiunto rispetto alla prima, costituito dall’intervento di un terzo imparziale, che può favorire l’esto conciliativo”.
Tribunale, Verona, sez. III civile, ordinanza 23/12/2015 n° 8194
fonte: ALTALEX Di Giulio Spina