di Aldo Forte 23 luglio 2015
In seguito al novellato art. 33 del D.Lgs. n. 151/2001, con le modifiche apportate dal D.Lgs. 80/2015, può essere fruito
per un periodo massimo di 3 anni, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, il prolungamento del
normale congedo parentale per figli con disabilità in situazione di gravità.
Lo ricorda l'INPS con messaggio 16.07.2015, n. 4805, sottolineando che il D.Lgs. 80/2015 apporta, in via sperimentale
per il solo anno 2015, modifiche al D.Lgs. 151/2001, prevedendo all'art. 8, in via sperimentale per l'anno 2015, il limite di
età del figlio con disabilità in situazione di gravità entro cui i genitori possono fruire del prolungamento del congedo
parentale.
Si evidenzia che la normativa precedente prevedeva che il prolungamento del normale congedo parentale per figli con
disabilità in situazione di gravità potesse essere fruito per un periodo massimo di 3 anni entro il compimento dell'ottavo
anno di vita del bambino.
Con la nuova norma, viene prevista la possibilità per i genitori di fruire del predetto beneficio entro il dodicesimo anno
di vita del figlio con disabilità in situazione di gravità.
L'INPS, evidenzia anche che dai novellati artt. 33 e 36 del D.Lgs. n. 151/2001, l'ampliamento dell'arco temporale entro
cui fruire del prolungamento del congedo parentale trova applicazione anche per i casi di adozione, nazionale e
internazionale, e di affidamento: ne deriva che, per l'anno in corso, il prolungamento del congedo parentale può
essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro 12 anni dall'ingresso del minore in
famiglia.
Il prolungamento del congedo parentale decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale
teoricamente fruibile dal genitore richiedente.
I giorni fruiti fino al dodicesimo anno di vita del bambino, o dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o
affidamento, a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare
in totale i 3 anni, con diritto per tutto il periodo alla indennità economica pari al 30% della retribuzione.
In alternativa al prolungamento del congedo parentale, i genitori possono usufruire di 3 giorni di permesso mensile,
oppure le ore di riposo giornaliere per bambini, anche adottivi o affidati, fino a 3 anni di età; di tre giorni di permesso
mensile per bambini tra i 3 e i 12 anni di vita, oppure tra i 3 anni di vita e fino a 12 anni dall'ingresso in famiglia in caso di
adozione o affidamento.
Le domande presentate dal 25.06, quando è entrato in vigore il D.Lgs. 80/2015, saranno esaminate con i nuovi criteri
sopracitati.
Sarà consentita la presentazione della domanda in modalità cartacea utilizzando il modello rinvenibile sul sito internet
dell'Istituto seguendo il seguente percorso: www.inps.it > modulistica > digitare nel campo "ricerca modulo" il seguente
codice: SR08, in attesa dell'adeguamento delle procedure per la trasmissione telematica.
La richiesta cartacea, consentita per il solo mese di luglio, potrà essere presentata dai genitori che fruiscono di periodi
di prolungamento di congedo parentale dal 25.06.2015 al 31.12.2015, per figli in età compresa tra gli 8 ed i 12 anni,
oppure per minori in adozione o affidamento che si trovano tra l'8° ed il 12° anno di ingresso in famiglia; quelli aventi
diritto al prolungamento del congedo parentale per figli di età inferiore agli 8 anni dovranno continuare a presentare la
richiesta in via telematica.
Fonte: SISTEMA RATIO CENTRO STUDI CASTELLI