Il difensore non può avere doppio ruolo

di Marcello Guadalupi 23 luglio 2015

 La circolare del Ministero della Giustizia del 14.07.2015 conferma e rafforza l'incompatibilità tra l'incarico di avvocato e la funzione di mediatore. Al fine di evitare una facile elusione della norma, l'incompatibilità è estesa anche ai mediatori dell'organismo con cui si è concluso l'accordo ai sensi dell'articolo 7 c. 2), lett. c D.M. 180/2010. 

Con la circolare del 14.07.2015 il Ministero della Giustizia ha ritenuto necessario fornire indicazioni sull'interpretazione dell'articolo 14 bis del D.M. 180/2010. 
La circolare interviene in quattro precisi ambiti: - la posizione del difensore del chiamato in mediazione; - l'estensione dell'incompatibilità alle sedi in convenzione; - gli accordi derogatori; - i compiti dell'organismo. Riguardo alla posizione del difensore chiamato in mediazione, il Ministero ritiene utile, nel caso ce ne fosse bisogno e per farne memoria ai legali, ricordare l'esigenza di garantire la sussistenza dei requisiti di terzietà e imparzialità dell'organismo di mediazione e dei suoi mediatori, ponendoli in una posizione di assoluta equidistanza rispetto alle parti in lite.
 Le norme richiamate esprimono lo standard minimo indispensabile sull'incompatibilità per garantire l'imparzialità del mediatore, come riporta la circolare, "anche sul piano dell'apparenza". In tale direzione si muove la circolare sciogliendo il primo dubbio interpretativo dell'articolo 14bis circa il divieto per l'avvocato di fiducia della parte che si riferisce irrimediabilmente anche e soprattutto al difensore di fiducia della parte chiamata in mediazione.
 Egli, infatti, non potrà essere un mediatore presso l'organismo che gestisce la mediazione. Passando, poi, al secondo punto, il divieto si estende anche qualora l'organismo si avvalga delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, ex art. 7, c. 2, lett. c) D.M. 180/2010. Il terzo argomento oggetto della circolare ministeriale si riferisce agli accordi derogatori. 
Esso attiene alla possibilità rimessa alle parti chiamate in mediazione di derogare consensualmente all'incompatibilità, materia che la circolare considera sottratta alla libera disponibilità delle parti con la conseguenza che non è possibile sottoscrivere accordi derogatori al divieto di cui all'articolo 14 bis. Infine, l'ultimo dubbio è rivolto all'organismo di mediazione e, devo dire, ne sentivamo la mancanza. In tutto questo, considerata la funzione di vigilanza e controllo che la normativa attribuisce all'organismo, si ritiene che all'organismo vada riconosciuto il potere-dovere di rifiutare tali istanze. Di conseguenza, l'organismo di mediazione deve rifiutare le istanze di mediazione nelle quali si profilano ipotesi di incompatibilità come previste dalla normativa. 
Un altro tassello, con questa circolare, è stato posto dal Ministero della Giustizia come ostacolo alla mediazione civile e commerciale che altro non dovrebbe essere se non una procedura volontaria. Ma il vero grande ostacolo, come più volte ribadito, è la condizione di procedibilità che l'ha trasformata in una procedura precontenziosa. L'unica speranza è che il 2017 arrivi subito, l'importante è prepararsi.
 FONTE: SISTEMA RATIO CENTRO STUDI CASTELLI

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