Delega fiscale e riscossione

di Stefano Natali

 Lo schema di decreto legislativo sulla riscossione rivede il sistema delle rateazioni: facciamo il punto. Lo schema di decreto legislativo sulla revisione delle norme in tema di riscossione, approvato dal Consiglio dei Ministri il 26.06.2015, in attuazione della delega fiscale, presenta una serie di novità volte a razionalizzare l'intero sistema di riscossione con particolare riguardo alle somme che scaturiscono da avvisi bonari, istituti deflattivi del contenzioso, cartelle di pagamento e imposta di successione. Vediamo in estrema sintesi le novità.

 Partendo proprio dall'imposta di successione, viene prevista la possibilità di dilazione in 8 rate trimestrali o 12 rate in caso di somme superiori a 20 mila euro. Per quanto riguarda le istanze di dilazione presentate presso Equitalia, viene rivisto il numero di rate non pagate che determina la decadenza dal piano di rateazione: il limite scenderà da 8 rate a 5. Questa modifica potrebbe apparire come peggiorativa rispetto al sistema attualmente vigente, tuttavia viene accompagnata da una modifica favorevole per i contribuenti. In sostanza si potrà rientrare in bonis con più facilità, in caso di rateazione decaduta, mediante l'immediato pagamento delle rate scadute e la contemporanea presentazione di una nuova istanza di dilazione. Sempre in tema di dilazione di somme iscritte a ruolo, viene recepita a livello normativo la direttiva di Equitalia che prevede, relativamente ai carichi non superiori a 50 mila euro, la presentazione della sola istanza senza necessità di alcun allegato. 
Viene inoltre precisato, in ordine agli effetti della presentazione dell'istanza, che la stessa inibisce l'iscrizione dell'ipoteca o del fermo amministrativo ed inoltre impedisce di avviare nuove azione esecutive. 
Viene infine precisato che gli importi che scaturiscono da verifiche ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 (segnalazioni da parte delle P.A.) non possono essere oggetto di dilazione. Quindi da una prima analisi possiamo affermare che le nuove norme, se da un lato faranno decadere con più facilità dalle rateazioni, dall'altro lasceranno sempre al contribuente una porta aperta per poter sanare la propria posizione. Questa impostazione sembra essere in sintonia quanto meno con i dati sconcertanti che emergono dalle statistiche e che negli ultimi anni vedono un sensibile incremento degli omessi versamenti. Quanto alla dilazione degli avvisi bonari viene stabilito un minimo di 8 rate trimestrali (in precedenza erano 6), unificando tale limite con quello degli istituti deflattivi del contenzioso. Il numero massimo di rate, in caso di avvisi superiori a 5 mila euro, rimane fissato a 20. Per quanto attiene agli istituti deflattivi del contenzioso (accertamento con adesione e acquiescenza), fermo restando il limite minimo di 8 rate trimestrali, viene fissato il limite massimo di 16 rate trimestrali, in caso di somme superiori a 50 mila euro. 
Questa disparità di trattamento tra avvisi bonari e istituti deflattivi, in merito al numero massimo di rate, non pare essere in piena sintonia con la legge delega, che prevedeva all'art. 6 l'eliminazione di ogni differenza tra le rateazioni di somme da avvisi bonari e istituti deflattivi del contenzioso. 
Come spesso accade, il legislatore, mosso da buoni principi ispiratori, cade nel momento in cui passa dalla teoria alla pratica ovvero dall'emanazione dei principi (legge delega) alla concreta attuazione degli stessi (decreto attuativo). Ma a questo siamo ormai abituati e quindi, prima che accada il peggio, prendiamoci anche questa riforma.

Fonte: Sistema Ratio - Centro Studi Castelli

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